(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16
                         del 26 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                             Ha aprovato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  Il terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale  24  aprile
1984, n. 25 e' sostituito dal seguente:
   "L'esercizio  della  pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre
ovvero di  specchi  lacustri  naturali  o  artificiali  di  rilevante
superficie  non e' piu' soggetto a limitazioni di orario; nelle altre
acque, fatta eccezione per la pesca dell'anguilla, che puo' svolgersi
con mazzacchera fino alle ore 24, e per la  pesca  del  pesce  gatto,
che,  nel  periodo  intercorrente  dal  1  giugno al 31 ottobre, puo'
svolgersi con canna fino alle ore  24,  l'esercizio  della  pesca  e'
consentito  da  un'ora  prima  della levata del sole a un'ora dopo il
tramonto".
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 19 maggio 1999
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il  13
aprile  1999  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 14
maggio 1999.