(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 dell'11 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha aprovato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Le zone omogenee di cui alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, come modificata con le leggi regionali n. 103/1993, n. 53/1995, n. 63/1996 e n. 92/1996, sono ridelimitate in conformita' alle disposizioni della presente legge. 2. Gli allegati 1 e 2 alla legge regionale 18 agosto 1992, n. 39, rispettivamente concernenti la "ripartizione dei territori montani in zone omogenee" e la "cartografia", sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 alla presente legge.