(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17
                        dell'11 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                             Ha aprovato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.  Le zone omogenee di cui alla legge regionale 18 agosto 1992, n.
39, come modificata con le leggi regionali n. 103/1993,  n.  53/1995,
n.  63/1996  e  n.  92/1996,  sono  ridelimitate  in conformita' alle
disposizioni della presente legge.
  2. Gli allegati 1 e 2 alla legge regionale 18 agosto 1992,  n.  39,
rispettivamente concernenti la "ripartizione dei territori montani in
zone omogenee" e la "cartografia", sono sostituiti dagli allegati 1 e
2 alla presente legge.