(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 26 del 9 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                             Ha aprovato
 
                IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Amministratore straordinario
 
  1. Nelle more della riforma  dell'Istituto  regionale  di  ricerca,
sperimentazione  ed  aggiornamento  educativi  per  la  Valle d'Aosta
(IRRSAE), secondo quanto previsto dall'art. 21 della legge  15  marzo
1997,  n.    59  (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della  pubblica
amministrazione   e   per   la  semplificazione  amministrativa),  le
attribuzioni del consiglio direttivo e del presidente sono esercitate
da un amministratore straordinario nominato dalla  giunta  regionale,
su  proposta  dell'assessore  competente in materia di istruzione, in
deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n.  11
(Disciplina   delle   nomine   e  delle  designazioni  di  competenza
regionale).
  2. L'amministratore straordinario dura in carica  fino  all'entrata
in vigore della legge regionale di riforma dell'IRRSAE e comunque non
oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
  3.  All'amministratore straordinario compete, a carico del bilancio
dell'Istituto,  un  compenso  non  superiore  alla  spesa   sostenuta
dall'IRRSAE  nell'anno 1998 per le indennita' spettanti al presidente
ed ai membri del  consiglio  direttivo,  definito  con  deliberazione
della giunta regionale.