(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 15 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha aprovato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' della legge 1. La presente legge, in armonia con i principi fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera a), nonche' dell'art. 2, comma primo, lettera t), e dell'art. 4 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, i principi e le direttive generali che regolano l'esercizio dell'attivita' commerciale nel territorio della Valle d'Aosta. 2. La presente legge e i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, perseguono le seguenti finalita': a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci; b) lo sviluppo della rete distributiva secondo criteri di efficienza e modernizzazione, assicurando l'evoluzione tecnologica dell'offerta e il pluralismo delle diverse tipologie e forme di vendita; c) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali, in raccordo con la normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e paesistica; d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree montane e rurali, con particolare riferimento a quelle a minore dotazione del servizio; e) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche valdostane, delle attivita' turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in speciai modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici e al miglioramento delle condizioni della loro fruibilita'; f) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese; g) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, al contenimento dei prezzi, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti; h) la trasparenza nei procedimenti amministrativi e nei rapporti con la pubblica amministrazione.