(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 27 del 15 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                             Ha aprovato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
 
  1.  La  presente  legge, in armonia con i principi fondamentali del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma  della  disciplina
relativa  al  settore  del  commercio,  a norma dell'art. 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), stabilisce, ai sensi dell'art.  3,
comma primo, lettera a), nonche' dell'art. 2,  comma  primo,  lettera
t),  e  dell'art.  4  dello  Statuto  speciale  per  la Regione Valle
d'Aosta, i principi e le direttive generali che regolano  l'esercizio
dell'attivita' commerciale nel territorio della Valle d'Aosta.
  2.  La presente legge e i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1,
perseguono le seguenti finalita':
   a) la trasparenza del mercato,  la  concorrenza,  la  liberta'  di
impresa e la libera circolazione delle merci;
   b)   lo  sviluppo  della  rete  distributiva  secondo  criteri  di
efficienza e modernizzazione,  assicurando  l'evoluzione  tecnologica
dell'offerta  e  il  pluralismo  delle  diverse  tipologie e forme di
vendita;
   c)  l'equilibrio  funzionale   e   insediativo   delle   strutture
commerciali   in  rapporto  con  l'uso  del  suolo  e  delle  risorse
territoriali, in raccordo  con  la  normativa  regionale  in  materia
urbanistica e di pianificazione territoriale e paesistica;
   d)  la  valorizzazione  e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle aree montane e rurali, con particolare riferimento a  quelle  a
minore dotazione del servizio;
   e)  il  concorso  alla  valorizzazione  delle  produzioni  tipiche
valdostane, delle attivita' turistiche e  del  patrimonio  storico  e
culturale   regionale  e,  in  speciai  modo,  alla  conservazione  e
rivitalizzazione  dei  centri  storici  e  al   miglioramento   delle
condizioni della loro fruibilita';
   f)   la   qualificazione  e  l'aggiornamento  professionale  degli
operatori  commerciali,  con  particolare  riguardo  ai  titolari  di
piccole e medie imprese;
   g)  la  tutela  dei  consumatori,  con  particolare  riguardo alla
correttezza  dell'informazione,  al  contenimento  dei  prezzi,  alla
possibilita'  di  approvvigionamento,  al  servizio  di  prossimita',
all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
   h) la trasparenza nei procedimenti amministrativi e  nei  rapporti
con la pubblica amministrazione.