(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9
                         del 23 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Inserimento di titolo
 
  Dopo  il titolo VI della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme
per la promozione culturale), e successive modifiche, e' inserito  il
seguente:
 
                           "Titolo VI-bis
 
                       ADESIONE DELLA REGIONE
                 ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE
 
  Art.  22-bis (Adesione regionale). - 1. La Regione, nel rispetto di
quanto stabilito dal decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367
(disposizioni  per  la  trasformazione  degli  enti  che  operano nel
settore musicale in fondazioni  di  diritto  privato  e  dal  decreto
legislativo  23 aprile 1998, n. 134 (trasformazione degli enti lirici
e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art.  11,
comma  1,  lettera  b)  della legge 15 marzo 1997, n. 59) promuove la
costituzione della  Fondazione  teatro  Carlo  Felice  unitamente  al
comune  di Genova, in qualita' di enti pubblici fondatori, e ad altri
eventuali soggetti pubblici e privati.
  2. Il presidente della giunta regionale e la giunta regionale  sono
autorizzati  allo  svolgimento degli atti necessari alla costituzione
della Fondazione teatro Carlo Felice.
  Art.  22-ter  (Relazione  annuale).  -  1.  La   giunta   regionale
acquisisce  annualmente dalla Fondazione una relazione sull'attivita'
volta e la trasmette al consiglio regionale corredata  dalle  proprie
valutazioni.
  Art.  22-quater  (Partecipazione  finanziaria  regionale).  - 1. La
Regione contribuisce alla dotazione  del  patrimonio  iniziale  della
Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.
  2.  La  Regione  attribuisce  annualmente alla Fondazione stessa un
contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione su tutto  il
territorio regionale dell'attivita' del Teatro".