(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 23 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Inserimento di titolo Dopo il titolo VI della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale), e successive modifiche, e' inserito il seguente: "Titolo VI-bis ADESIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE Art. 22-bis (Adesione regionale). - 1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato e dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59) promuove la costituzione della Fondazione teatro Carlo Felice unitamente al comune di Genova, in qualita' di enti pubblici fondatori, e ad altri eventuali soggetti pubblici e privati. 2. Il presidente della giunta regionale e la giunta regionale sono autorizzati allo svolgimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione teatro Carlo Felice. Art. 22-ter (Relazione annuale). - 1. La giunta regionale acquisisce annualmente dalla Fondazione una relazione sull'attivita' volta e la trasmette al consiglio regionale corredata dalle proprie valutazioni. Art. 22-quater (Partecipazione finanziaria regionale). - 1. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili. 2. La Regione attribuisce annualmente alla Fondazione stessa un contributo per la gestione ordinaria e per la diffusione su tutto il territorio regionale dell'attivita' del Teatro".