(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
                      n. 19 del 21 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Programmazione degli interventi regionali
                     in materia di forestazione
 
  1. La Regione autonoma della Sardegna,  al  fine  di  potenziare  e
razionalizzare  l'intervento nel territorio regionale nel settore dei
rimboschimenti,  delle  sistemazioni  idraulico-forestali   e   delle
attivita'  forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base
del piano generale di forestazione, approvato dal consiglio regionale
su proposta  della  giunta,  e  di  programmi  attuativi,  di  durata
pluriennale o annuale, approvati dalla giunta regionale.
  2.  Sui  programmi  attuativi,  prima  della  loro approvazione, e'
acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui  territori
ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'assessore della difesa
dell'ambiente   organizza,  avvalendosi  della  collaborazione  degli
uffici dell'Ente  foreste  della  Sardegna,  apposite  conferenze  di
servizi,  articolate  per  ambiti  territoriali  omogenei, alle quali
partecipa anche il consiglio di amministrazione dell'Ente foreste.