(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 19 del 21 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione 1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di potenziare e razionalizzare l'intervento nel territorio regionale nel settore dei rimboschimenti, delle sistemazioni idraulico-forestali e delle attivita' forestali, attua gli interventi di forestazione sulla base del piano generale di forestazione, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta, e di programmi attuativi, di durata pluriennale o annuale, approvati dalla giunta regionale. 2. Sui programmi attuativi, prima della loro approvazione, e' acquisito il parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti. A tal fine l'assessore della difesa dell'ambiente organizza, avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'Ente foreste della Sardegna, apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei, alle quali partecipa anche il consiglio di amministrazione dell'Ente foreste.