(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna
                      n. 19 del 21 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
  la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1999,  n.
10, e' sostituito dal seguente:
  "2.   Fino   all'adozione   del   modello   ufficiale  di  bandiera
l'esposizione deve avvenire con l'utilizzo di  bandiere  riproducenti
in  qualsiasi  forma un campo bianco crociato di rosso con in ciascun
quarto una testa di moro".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Cagliari, 10 giugno 1999
                               PALOMBA