(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59
                         del 15 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Ambito di applicazione e finalita'
 
  1. La regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I  e  X  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114:
   a) le modalita' di esercizio del commercio su aree pubbliche;
   b) i criteri generali ai quali si devono attenere i Comuni ai fini
della  determinazione  delle  aree per lo svolgimento dell'attivita',
dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati e delle fiere
che si svolgono su area pubblica.
  2. Tenuto conto  delle  caratteristiche  del  sistema  distributivo
della  Calabria,  la  disciplina  in  materia  persegue  le  seguenti
finalita':
   a) riordinare con gradualita'  il  commercio  su  aree  pubbliche,
indirizzandolo   verso   un  sistema  di  gestione  che  ne  faciliti
l'integrazione con le attivita'  commerciali  al  dettaglio  in  sede
fissa;
   b)  perseguire  lo svolgimento dell'attivita' di commercio su aree
pubbliche entro mercati organizzati  e  ubicati  in  sede  propria  e
attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto urbano;
   c)  assicurare  una  maggiore  funzionalita'  del servizio reso al
consumatore, anche in relazione  alla  funzione  calmieratrice  dello
stesso;
   d)  promuovere,  anche  attraverso  definiti  criteri di sviluppo,
adeguati livelli di produttivita' e  di  redditivita'  delle  aziende
operanti nel settore;
   e) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone
ove   gli   insediamenti   commerciali   in   sede   fissa  risultano
insufficienti alle esigenze della popolazione residente;
   f) garantire al consumatore, attraverso una  presenza  equilibrata
delle  diverse  forme distributive, una diversificata possibilita' di
scelta in un ambito concorrenziale.
  3.  Le  relative  norme  si  applicano  a  tutti  gli  operatori di
commercio su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree
e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla  legge  9  febbraio
1963, n. 69.