(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 59 del 15 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione e finalita' 1. La regione Calabria disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: a) le modalita' di esercizio del commercio su aree pubbliche; b) i criteri generali ai quali si devono attenere i Comuni ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento dell'attivita', dell'istituzione, soppressione, spostamenti dei mercati e delle fiere che si svolgono su area pubblica. 2. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la disciplina in materia persegue le seguenti finalita': a) riordinare con gradualita' il commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema di gestione che ne faciliti l'integrazione con le attivita' commerciali al dettaglio in sede fissa; b) perseguire lo svolgimento dell'attivita' di commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria e attrezzata, garantendone un corretto inserimento nell'assetto urbano; c) assicurare una maggiore funzionalita' del servizio reso al consumatore, anche in relazione alla funzione calmieratrice dello stesso; d) promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttivita' e di redditivita' delle aziende operanti nel settore; e) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa risultano insufficienti alle esigenze della popolazione residente; f) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme distributive, una diversificata possibilita' di scelta in un ambito concorrenziale. 3. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 69.