(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 66 del 21 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   La  Regione  Emilia-Romagna,  in  attuazione  della  direttiva
85/337/CEE e del decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile
1996,  stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di
valutazione d'impatto ambientale.
  2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e
migliorare la salute e la qualita' della vita, mantenere la  varieta'
delle   specie,   conservare   la  capacita'  di  riproduzione  degli
ecosistemi e garantire l'uso plurimo  delle  risorse  e  lo  sviluppo
sostenibile.    A  tal fine per i progetti individuati negli allegati
A1, A2, A3, B1,  B2  e  B3  sono  valutati  gli  effetti  diretti  ed
indiretti  sull'uomo,  sulla  fauna,  sulla  flora,  sul suolo, sulle
acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e  sul
patrimonio  culturale  ed  ambientale  e  sull'interazione  tra detti
fattori.
  3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di
prevedere  e  stimare  l'impatto  ambientale  di  impianti,  opere  o
interventi,  di  identificare  e  valutare  le possibili alternative,
compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per
minimizzare o eliminare gli impatti negativi.
  4. Nel perseguire tali finalita' la Regione garantisce  e  promuove
l'informazione  e  la  partecipazione  dei  cittadini ai procedimenti
previsti dalla presente legge  ed  assicura  il  coordinamento  e  la
semplificazione  delle  valutazioni e delle procedure amministrative,
anche attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.
  5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione  di
impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono esercitate con le modalita' stabilite dalla presente legge.