(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 66 del 21 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale. 2. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualita' della vita, mantenere la varieta' delle specie, conservare la capacita' di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile. A tal fine per i progetti individuati negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 sono valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque, sull'aria, sul clima, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale e sull'interazione tra detti fattori. 3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi. 4. Nel perseguire tali finalita' la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative, anche attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive. 5. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono esercitate con le modalita' stabilite dalla presente legge.