(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 69 del 27 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Ai  fine  di  rendere  effettivo  il diritto di ogni persona di
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo,  statale
e non statale, nonche', il diritto all'apprendimento per tutto l'arco
della  vita,  la  Regione  e  gli enti locali, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998  promuovono
interventi  volti  a  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine economico,
sociale e culturale che si frappongono al  pieno  godimento  di  tali
diritti,  a  favorire  la  prevenzione  ed  il  recupero  del disagio
giovanile, a sostenere  la  qualificazione  del  complessivo  sistema
scolastico  e  formativo degli interventi per il diritto allo studio,
in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura  e  della
ricerca.
  2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli enti locali riconoscono il
valore   delle   offerte  formative  espresse  dalla  societa',  come
arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e
dell'art.  3 della Costituzione, e favoriscono altresi':
   a) la promozione e la qualificazione di un  sistema  integrato  di
interventi  per  il  diritto  allo  studio  in favore degli alunni di
scuole, statali e non statali, e di  agenzie  formative,  basato  sul
progressivo  coordinamento  e  sulla  collaborazione  tra  le diverse
offerte educative e formative nel rispetto delle  autonomie  e  delle
identita'   pedagogico-didattiche  e  culturali,  della  liberta'  di
insegnamento, nonche',  della  liberta'  di  scelta  educativa  delle
famiglie;
   b)  la  realizzazione  di  una  offerta  di  servizi ed interventi
differenziati, volta ad ampliare i livelli  di  partecipazione  delle
persone   al   sistemi  dell'istruzione  e  della  formazione,  anche
funzionale al reciprooo riconoscimento delle competenze e dei crediti
formativi acquisiti;
   c)  il  raccordo  delle  istituzioni  e  dei  servizi   educativi,
scolastici,   formativi,   socio-sanitari,  culturali,  ricreativi  e
sportivi;
   d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa  attraverso
interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con
bassi  livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in
cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli  utenti  situazioni  di
particolare disagio;
   e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
  3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi:
   a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli enti locali,
nonche',  da  enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini
di lucro, convenzionate con i comuni;
   b) le scuole statali;
   c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari,
senza fmi di lucro, che siano  autorizzati  a  rilasciare  titoli  di
studio  aventi  valore  legale,  di  seguito  denominati  "scuole non
statali";
   d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate al sensi
della legislazione vigente.
  4. La Regione e gli  enti  locali  perseguono  le  finalita'  della
presente   legge   e   programmano   gli  interventi  assicurando  la
partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di  scuole  di
cui  all'art.  21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonche', degli
organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle
scuole non statali.