(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 27 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, nonche', il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione e gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile, a sostenere la qualificazione del complessivo sistema scolastico e formativo degli interventi per il diritto allo studio, in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca. 2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli enti locali riconoscono il valore delle offerte formative espresse dalla societa', come arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e dell'art. 3 della Costituzione, e favoriscono altresi': a) la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni di scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identita' pedagogico-didattiche e culturali, della liberta' di insegnamento, nonche', della liberta' di scelta educativa delle famiglie; b) la realizzazione di una offerta di servizi ed interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone al sistemi dell'istruzione e della formazione, anche funzionale al reciprooo riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti; c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi; d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio; e) il sostegno al successo scolastico e formativo. 3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi: a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli enti locali, nonche', da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, convenzionate con i comuni; b) le scuole statali; c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, senza fmi di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, di seguito denominati "scuole non statali"; d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate al sensi della legislazione vigente. 4. La Regione e gli enti locali perseguono le finalita' della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonche', degli organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle scuole non statali.