(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 81 del 29 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e disciplina generale 1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio: a) le comunicazioni che i comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti i mercati e le fiere; b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3 dell'art. 2, nel rispetto della priorita' di cui all'ultimo alinea del comma 13 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998; c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998; d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6; e) le modalita' ed i termini con cui i comuni devono trasformare d'ufficio le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 o ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i quali l'operatore e' tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di poter operare sul posteggio; f) le condizioni ed i termini ai quali i comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori; g) i criteri ai quali i comuni si devono attenere per la formazione delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori concessionari di posteggio.