(Pubblicato nel 1 suppl. ord. del Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 24 del 17 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il   funzionamento   del
dipartimento per le attivita' socio-sanitarie integrate delle Aziende
Sanitarie   Locali  (A.S.L.),  di  seguito  denominato  "dipartimento
A.S.S.I.", in conformita' a quanto previsto dall'art.  8,  comma  10,
della  legge  regionale  11 luglio 1997, n. 31, recante "Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione  con  le
attivita'   dei   servizi  sociali",  di  seguito  denominata  "legge
regionale di riordino".
  2.  Le  A.S.L.  assicurano,  tramite  il   dipartimento   A.S.S.I.,
l'esercizio   delle   attivita'  socio-sanitarie  integrate,  nonche'
l'esercizio delle attivita' socio-assistenziali loro attribuite dalla
Regione o liberamente delegate dagli enti locali definendo  con  essi
intese  o  accordi di programma, avvalendosi dei distretti, presidi e
servizi,  nonche'  delle  altre   strutture   pubbliche   e   private
accreditate e/o convenzionate.  Le A.S.L., attraverso il dipartimento
A.S.S.I.   collaborano   con   le   province  e  con  i  comuni,  per
l'assolvimento delle competenze  loro  assegnate  dall'art.  6  della
legge  regionale  di  riordino, oltreche' per il migliore svolgimento
delle competenze loro proprie in  materia  socio-assistenziale  sulla
base di adeguati accordi di programma.
  3.  Agli  effetti  del  presente  regolamento rientrano nell'ambito
delle funzioni socio-sanitarie integrate  i  servizi  che  assicurano
l'erogazione di prestazioni richiedenti una rilevante integrazione di
operatori  professionali  appartenenti  alle aree sanitaria e sociale
con le corrispondenti unita' d'offerta:
   a) per la tutela della salute delle persone anziane,  compresa  la
riabilitazione   extraospedaliera   e  specificatamente  l'assistenza
domiciliare;
   b) per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili;
   c)   per   la   prevenzione   e   cura   nell'area   consultoriale
materno-infantile e dell'eta' evolutiva;
   d)    per    la   prevenzione,   cura   e   riabilitazione   della
tossicodipendenza e alcooldipendenza;
   e) per le attivita' di reinserimento sociale dei disabili mentali;
per quanto concerne l'area della  salute  mentale,  le  attivita'  di
reinserimento   sociale   saranno   gestite  a  livello  territoriale
attraverso rapporti anche di natura convenzionale tra le A.S.L. e gli
enti interessati;
   f) per la vigilanza e il controllo su II.PP.A.B.,  associazioni  e
volontariato,   persone   giuridiche   private   operanti  nel  campo
socioassistenziale e vigilanza su strutture e servizi;
  4. Il  dipartimento  A.S.S.I.  assicura  l'erogazione  dei  servizi
socio-sanitari   integrati   di   norma   su   base  distrettuale  ed
interdistrettuale.  Il  distretto  e'   l'ambito   in   cui   avviene
l'integrazione  operativa,  sulla base ed in conformita' ai contenuti
ed alle modalita' organizzative previste  dal  piano  socio-sanitario
regionale,  che  determina  i  requisiti strutturali e gestionali dei
servizi  e  le  figure  professionali  coinvolte.      Il   distretto
costituisce  il  centro di riferimento dei cittadini per l'erogazione
dei servizi sanitari, socio-sanitari integrati e  socio-assistenziali
sul  territorio.  Nell'ambito  del  distretto  operano,  al  fine  di
realizzare gli obiettivi della programmazione aziendale, le strutture
pubbliche,  private   e   del   privato   sociale   accreditate   e/o
convenzionate.  Con il piano di organizzazione, il direttore generale
definisce la struttura funzionale dell'azienda sanitaria locale e  ne
precisa  l'articolazione  distrettuale,  in  riferimento  a  cui sono
ordinate  le  attivita'  socio-sanitarie  integrate.   Le   attivita'
inerenti   l'erogazione   dei   servizi  socio-sanitari  integrati  e
socio-assistenziali  delegati  dagli  enti  locali  si  sviluppano  a
livello:
   a) distrettuale, per gli interventi di primo livello e di base;
   b)  interdistrettuale,  per  gli interventi che non possono essere
erogati a livello di base;
   c) dipartimentale, per gli aspetti di  programmazione  e  gestione
tecnica, nonche' per gli interventi di carattere specialistico.
  Il  direttore  generale dell'azienda, sentito il direttore sociale,
provvede a  nominare,  per  ciascun  distretto,  il  responsabile  di
distretto  per  i  servizi  socio-sanitari integrati, con funzioni di
coordinamento  di  tutte  le  attivita'  assegnate  al   dipartimento
A.S.S.I.  e  di gestione della relativa quota di budget. Il personale
del  dipartimento  A.S.S.I.      assegnato   al   distretto   dipende
funzionalmente   dal   responsabile   di   distretto  per  i  servizi
socio-sanitari integrati. Egli puo' assumere una funzione di raccolta
e di analisi dei bisogni socio assistenziali emergenti dal territorio
del  distretto  attraverso un'organizzazione di raccordo fra soggetti
pubblici, privati e servizi centrali del  dipartitnento  A.S.S.I.  Il
responsabile  di distretto per le attivita' socio-sanitarie integrate
risponde del raggiungimento degli obiettivi assegnati e  delle  spese
sostenute  per  il  loro  raggiungimento  in sede di negoziazione del
budget e formula proposte e progetti in  relazione  alle  funzioni  e
prestazioni da attuare in sede distrettuale.
  5.  Il  direttore  generale  nomina, nel termine di sessanta giorni
dalla costituzione dell'azienda, ovvero dalla  vacanza  del  titolare
dell'incarico,  il  direttore sociale. Il direttore sociale assume la
responsabilita' del dipartimento A.S.S.I.,  operando  in  questa  sua
funzione  in  conformita' alle indicazioni del presente regolamento e
agli  indirizzi  del  direttore  generale.  Competono  al   direttore
sociale,  nell'ambito del rapporto di collaborazione con il direttore
generale, nonche' nello specifico suo ruolo  di  responsabilita'  del
dipartimento A.S.S.I.:
   a)  l'elaborazione  dei  programmi  e delle direttive generali per
l'organizzazione e lo  sviluppo  dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari   integrati,   da   sottoporre   all'approvazione  del
direttore generale;
   b)   la   formulazione   delle   proposte   per   l'organizzazione
dell'azienda,  d'intesa  con il direttore amministrativo e con quello
sanitario, per gli ambiti di sua competenza;
   c) la proposta di articolazione in distretti  del  territorio  nel
cui ambito organizzare i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
integrati  e  definire  i  livelli  quantitativi  e  qualitativi  dei
medesimi;
   d) l'espressione del  parere  su  tutti  gli  atti  del  direttore
generale    che    riguardino    attivita'    socio-assistenziali   e
socio-sanitarie;
   e) la direzione  della  struttura  dipartimentale  alla  quale  e'
preposto  e la responsabilita' nei confronti della direzione generale
del  raggiungimento  degli  obiettivi  concordati  e  delle   risorse
assegnate in sede di budget;
   f)    il    coordinamento    delle    attivita'    dipartimentali,
interdistrettuali  e  distrettuali,  tenuto  conto  della   specifica
realta'  e  sulla base dei criteri generali approvati dalla direzione
generale;
   g) la  gestione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali   assegnate   al   dipartimento,  svolgendo  funzioni  di
indirizzo, coordinamento e controllo;
   h) la proposta alla direzione generale  per  la  nomina,  per  gli
ambiti  di  propria  competenza,  dei  responsabili  di  servizi, dei
dirigenti di unita' operative, uffici, nonche' di strutture,  presidi
e  distretti,  e l'adozione delle iniziative necessarie nei confronti
del personale dipendente dal dipartimento per il trasferimento  o  la
mobilita' tra servizi, unita' operative, uffici, strutture, presidi e
distretti, tenuto conto delle norme contrattuali;
   i)   la   definizione   dei   criteri   per  l'individuazione  dei
responsabili dei procedimenti che fanno capo alle strutture operative
e la verifica del rispetto dei termini e degli adempimenti;
   l)  l'adozione degli atti di gestione a lui espressamente delegati
dalla  direzione  generale  nell'ambito   della   propria   autonomia
tecnico-funzionale.  Il direttore sociale concorre alla elaborazione,
sulla base e nei limiti della delega ricevuta dal direttore generale,
del  bilancio  preventivo  e  consuntivo  per  tutte  le attivita' di
competenza, nonche'  alla  verifica  della  attuazione  del  bilancio
preventivo,  assicurando  la  sua conformita' a quanto previsto dalla
legge  regionale  di  riordino.    Fornisce  pareri  obbligatori   di
indirizzo  non  vincolanti,  per le materie di propria competenza, al
direttore generale.
  6. Il dipartimento A.S.S.I. e',  di  norma,  articolato  sul  piano
funzionale ed organizzativo, nei seguenti servizi:
   a) servizio famiglia, infanzia, eta' evolutiva;
   b) servizio disabili;
   c) servizio anziani;
   d) servizio delle dipendenze;
   e) servizio vigilanza.
  Per la complessita' dell'intervento socio-sanitario, che presuppone
un approccio polifunzionale e pluridisciplinare, i servizi esercitano
le  funzioni  di  loro  competenza  in forma integrata, assumendo una
metodologia di  lavoro  per  obiettivi  programmati.  I  servizi  del
dipartimento A.S.S.I. si coordinano con i servizi dei dipartimenti di
prevenzione   e  dei  servizi  sanitari  di  base  e  con  i  servizi
socio-assistenziali dei comuni e degli  altri  soggetti  sociali  per
garantire  la  complessiva  integrazione a livello territoriale delle
funzioni dell'azienda.
  7. Il piano funzionale e organizzativo  del  dipartimento  A.S.S.I.
e'  adottato  dal  direttore  generale dell'azienda, sulla base delle
proposte del direttore sociale, sentita la  Conferenza  dei  Sindaci,
tenendo  conto delle competenze dei comuni previste dall'art. 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
  8.  La  responsabilita'  del  servizio  e'  assegnata dal direttore
generale, su proposta del  direttore  sociale,  in  conformita'  alla
vigente  normativa  contrattuale.  Nella  scelta dei responsabili dei
servizi si tiene conto:
   A)  di  conoscenze,  esperienze,  attitudini  dei  candidati,  con
particolare riferimento alla riorganizzazione di strutture complesse,
al coordinamento tecnico-professionale;
   B)   della  pregressa  attivita',  di  documentata  durata  almeno
quinquennale, nell'area di riferimento.
  Per il servizio delle dipendenze, il responsabile  dovra'  altresi'
avere  i  requisiti  previsti  dalla  normativa nazionale vigente. Il
responsabile del servizio:
   a) dirige la struttura alla quale e' preposto  ed  in  particolare
risponde  al  direttore  sociale  del  raggiungimento degli obiettivi
assegnati in sede di negoziazione di budget;
   b) verifica periodicamente il  carico  di  lavoro  dei  dipendenti
della  struttura operativa cui e' preposto e la conseguente incidenza
sulla dotazione organica necessaria;
   c) formula proposte al direttore sociale in ordine all'adozione di
atti deliberativi, di direttive e progetti, in relazione  ai  criteri
generali  d'organizzazione  della  struttura  operativa alla quale e'
preposto;
   d)  individua, in accordo con il direttore sociale, i responsabili
dei procedimenti che fanno capo alla struttura operativa, e  verifica
il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
   e)    adotta   tutti   gli   atti   che   per   la   loro   natura
tecnico-professionale e scientifica, o  per  disposizione  di  legge,
sono a lui attribuiti in maniera esclusiva;
   f) coordina le unita' operative per le attivita' di competenza, ai
fini  del  raggiungimento di un'omogeneizzazione delle prestazioni su
tutto il territorio, e contemporaneamente per  intervenire  affinche'
le  prestazioni  siano in sintonia con le caratteristiche dei diversi
contesti ambientali;
   g) propone al direttore sociale, sulla base dei  criteri  generali
di   organizzazione,   l'attribuzione  del  personale  ai  distretti,
formulando le indicazioni per l'integrazione e lo  svolgimento  delle
prestazioni  e  definendo altresi' i compiti e le responsabilita' dei
dirigenti delle unita' operative;
   h) adotta gli atti di gestione a lui  espressamente  delegati  dal
direttore sociale.
  9.   All'interno  del  piano  di  organizzazione  dell'azienda,  il
direttore sociale individua le unita'  operative,  che  affiancano  i
responsabili  dei  servizi, con compiti di elaborazione progettuale e
coordinamento.  Le unita' operative sono individuate sulla base delle
risorse disponibili e dell'articolazione  territoriale  dei  servizi,
nonche'  della  specifica  rilevanza  che le funzioni di elaborazione
progettuale  e  di  coordinamento  assumono  nel  piano  regionale  e
aziendale   dei   servizi   socio-sanitari  integrati.  La  direzione
dell'unita' operativa e' conferita con provvedimento del responsabile
del dipartimento,  su  proposta  del  responsabile  del  servizio.  I
criteri  per  la  scelta  dei  dirigenti  delle unita' operative sono
quelli gia' indicati per i responsabili di servizio, con  particolare
riguardo  alla  conoscenza  specifica e alla pregressa esperienza nel
settore di  competenza,  tenuto  conto  dei  requisiti  eventualmente
richiesti  dalla  normativa  di  riferimento  per  ciascuna  area  di
intervento. Il dirigente dell'unita' operativa e' dotato di autonomia
tecnico-funzionale, collabora con le unita'  operative  afferenti  al
medesimo  servizio  ed  ha  la  responsabilita' delle attivita' degli
operatori per il funzionamento e la qualita' dell'intervento, per  il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'efficiente utilizzo
delle risorse;
  10.  Il direttore sociale si avvale, di norma, per il funzionamento
della direzione dipartimentale, di  uffici  per  lo  svolgimento  dei
seguenti compiti:
   a) segreteria, protocollo e consulenza tecnica;
   b)  rapporti  con  il  pubblico,  elaborazione  di  programmi  per
l'informazione e l'educazione nei servizi socio-sanitari e formazione
e aggiornamento del personale;
   c) pianificazione delle risorse, bilancio e controllo di gestione.
  Il numero degli uffici e le competenze ed attribuzioni di  ciascuno
fra  quelle  di  cui  sopra,  sono  definiti  con  provvedimenti  del
direttore generale, su proposta del direttore sociale,  in  relazione
alla  complessita' e al fabbisogno del dipartimento. E' fatto obbligo
al direttore generale di indicare nell'atto  deliberativo  istitutivo
degli  uffici,  l'entita'  complessiva  del  budget destinato a spese
dirette per il personale del dipartimento, indicando volta per volta,
con  i  provvedimenti  di  modifica  ed  integrazione  del  piano  di
organizzazione, le variazioni del budget per  le  spese  dirette  del
personale e la loro incidenza sulle spese di gestione totale.
  11.  Per  quanto riguarda le esigenze di formazione e aggiornamento
delle differenti professioni, nonche' i  rapporti  con  i  centri  ed
istituzioni   di  ricerca,  il  direttore  generale  puo'  costituire
all'interno della direzione del dipartimento A.S.S.I.  una  struttura
organizzativa  che assuma le funzioni di coordinamento e di indirizzo
professionale di ciascuna professione. Tali  funzioni  devono  essere
svolte da un referente tecnico professionale di livello apicale nella
propria  area  professionale.  Al  coordinamento  professionale  sono
demandati i compiti di definizione della metodologia e  del  supporto
tecnico    specialistico    per   le   attivita'   di   abilitazione,
riabilitazione e di sostegno alla  persona,  nonche'  di  diagnosi  e
cura.  La  funzione  di  tale  struttura e' finalizzata allo sviluppo
tecnico scientifico e ad una progressiva cultura dell'integrazione.
  12. La conferenza degli operatori del dipartimento, cui partecipano
anche i rappresentanti dei terzi accreditati e/o convenzionati con il
dipartimento per la gestione delle attivita', e' convocata almeno una
volta all'anno per verificare la  gestione  complessiva  dei  servizi
socio-sanitari.   Ha   carattere  informativo-consultivo  e  tende  a
sviluppare la cooperazione tra i diversi soggetti interessati.
  13.  La  conferenza   delle   rappresentanze   delle   utenze   del
dipartimento  A.S.S.I.  e' convocata dal direttore sociale almeno una
volta l'anno per  verificare  la  gestione  complessiva  dei  servizi
socio-sanitari.  Ha carattere informativo-consultivo. Le modalita' di
identificazione  delle  rappresentanze saranno definite dal direttore
generale dell'A.S.L.   entro sessanta  giorni  dall'approvazione  del
presente  regolamento,  sentite  le  organizzazioni del volontariato,
dell'associazionismo e delle organizzazioni sindacali coinvolte nella
definizione dei piani di cui all'art. 1, commi 5, 7 e 8  della  legge
regionale   di   riordino.   Il  direttore  sociale  e'  responsabile
dell'attuazione  della  normativa  sulla  semplificazione   e   sulla
partecipazione   al  procedimento  amministrativo,  ed  e'  punto  di
riferimento delle rappresentanze dell'utenza.
  14. Al  fine  di  definire  i  costi  complessivi  delle  politiche
sociali,  ivi  compresi  quelli per le prestazioni sanitarie e per le
prestazioni socio-assistenziali di rilievo  sanitario  a  carico  del
fondo  sanitario  regionale,  il  dipartimento  A.S.S.I., nell'ambito
della contabilita' economico patrimoniale dell'A.S.L., collabora  con
la direzione generale per:
   a)  la  redazione  del bilancio preventivo economico annuale delle
attivita'   socio-assistenziali   e    della    relativa    relazione
accompagnatoria;
   b)  la compilazione della sezione di bilancio preventivo economico
annuale dell'A.S.L. dedicata all'attivita' socio-sanitaria  integrata
e della relativa relazione accompagnatoria;
   c)  la  redazione  del  bilancio  d'esercizio  annuale dell'A.S.L.
costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Il bilancio d'esercizio deve contenere anche le informazioni relative
ai costi e  ricavi  relativi  alle  attivita'  socio-assistenziali  e
socio-sanitarie integrate;
   d)  la  compilazione  del  rendiconto  trimestrale  di cassa delle
attivita'  socio-assistenziali  e  di  quello  relativo  ai   servizi
socio-sanitari integrati.
  15.   Nell'ambito   della  contabilita'  analitica  dell'A.S.L.  il
dipartimento  A.S.S.I.  collabora  a   predisporre   annualmente   un
consuntivo  dei  ricavi  e  dei  costi  per le prestazioni sanitarie,
socio-assistenziali  a  rilievo  sanitario  e   socio   assistenziali
delegate  dagli enti locali di competenza del dipartimento stesso. Le
rendicontazioni devono comprendere:
   a) la struttura dei ricavi del dipartimento A.S.S.I.;
   b) la composizione dei costi del dipartimento A.S.S.I.;
   c) la suddivisione dei costi  del  dipartimento  A.S.S.I.  per  le
seguenti aree di intervento:
    c1) area anziani;
    c2) area disabili;
    c3) area materno-infantile;
    c4) area riabilitazione extra-ospedaliera;
    c5) area dipendenze (tossicodipendenza e alcooldipendenza);
    c6) area formazione;
    c7) area programmazione, vigilanza, coordinamento e controllo;
   d)   gli   investimenti   del  dipartimento  A.S.S.I.  riguardanti
immobilizzazioni materiali e immateriali.
  16. Nell'ambito del Piano strategico triennale delle A.S.L.  e  dei
relativi aggiornamenti annuali, vengono definiti gli obiettivi che si
intendono  porre a riferimento e la verifica dei risultati conseguiti
nell'esercizio precedente. Il  piano  socio  assistenziale  regionale
definisce  le  regole per la gestione del fondo sociale delle A.S.L.,
nonche' le competenze del dipartimento A.S.S.I. in riferimento a:
   a) vigilanza e controllo sulle attivita' a gestione diretta;
   b) vigilanza e controllo sulle attivita' dei soggetti gestori;
   c) modalita' di  accesso  ai  servizi  e  compiti  dell'unita'  di
vigilanza  per  le  prestazioni  erogate  sia  in  forma  diretta che
indiretta;
   d) verifica e controllo  dell'andamento  dei  costi  sul  bilancio
sociale  e sui capitoli di spesa per le attivita' socio-assistenziali
e socio-sanitarie integrate.
  17.  Ciascuna  A.S.L.  approva,   entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione  del  presente  regolamento,  con  atto  del  direttore
generale,  un  proprio   regolamento   per   il   funzionamento   del
dipartimento  A.S.S.I.  e  dei  servizi  erogati,  in  conformita' ai
criteri ed alle modalita' di organizzazione della legge regionale  di
riordino  ed  in  osservanza  del  presente regolamento, evidenziando
l'articolazione dei servizi, degli uffici e delle  unita'  operative,
nonche'  le  modalita' di erogazione delle prestazioni rese a livello
distrettuale, interdistrettuale e dipartimentale.
  Il presente regolamento  regionale  e'  pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
   Milano, 12 giugno 1999
                              FORMIGONI
(Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 5 maggio 1999
ed assentito dalla C.C.A.R. con n. spec. 7 del 2 giugno 1999)