(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e disciplina dell'accordo di programma 1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attivita' necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici, consorzi e societa' a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Ai fini di cui al precedente comma l sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e programmi regionali di settore, progetti comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali, nonche' quando ne ricorrono le condizioni, le iniziative finanziate con leggi e programmi nazionali e comunitari.