(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11
                         del 16 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Finalita' e disciplina dell'accordo di programma
 
  1.  Al  fine  di  assicurare il coordinamento di tutte le attivita'
necessarie  all'attuazione  di  opere,  interventi  e  programmi   di
intervento  di  prevalente  interesse  regionale,  e  che  richiedono
l'azione  integrata  e  coordinata  di  enti  locali  o  comunque  di
amministrazioni  pubbliche,  soggetti pubblici, consorzi e societa' a
partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi,  la  Regione
promuove  accordi  di  programma  ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
  2. Ai fini di cui al precedente comma l sono ritenuti di prevalente
interesse regionale in  particolare:  le  opere,  gli  interventi,  i
programmi previsti dal piano regionale di sviluppo, gli altri piani e
programmi  regionali  di  settore,  progetti  comunque  derivanti  da
programmi  approvati  dagli  organi  regionali,  nonche'  quando   ne
ricorrono  le  condizioni,  le  iniziative  finanziate  con  leggi  e
programmi nazionali e comunitari.