(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 30 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, al fine di contribuire all'equilibrio dell'ambiente naturale e alla tutela della salute dei consumatori: a) disciplina l'applicazione in Piemonte della normativa riguardante l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni comunitarie previste dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), delle disposizioni nazionali previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), nonche' delle disposizioni in materia emanate a livello comunitario e nazionale; b) promuove la diffusione del metodo di produzione biologica di prodotti agricoli, nonche' della trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti biologici attraverso l'assistenza interaziendale, la ricerca e la sperimentazione, la dimostrazione, l'informazione e l'aggiornamento tecnico; c) sostiene azioni di informazione e promozione del consumo di prodotti biologici; d) prevede priorita' per le aziende biologiche nella concessione di finanziamenti.