(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 26
                         del 30 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione  Piemonte,  al  fine  di contribuire all'equilibrio
dell'ambiente naturale e alla tutela della salute dei consumatori:
   a)  disciplina  l'applicazione   in   Piemonte   della   normativa
riguardante  l'agricoltura biologica in attuazione delle disposizioni
comunitarie previste dal regolamento (CEE) n. 2092/1991 del consiglio
del 24 giugno 1991 (relativo al metodo  di  produzione  biologico  di
prodotti  agricoli  e  alla  indicazione  di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari),  delle  disposizioni  nazionali
previste  dal  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione
degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/1991 in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico), nonche'
delle  disposizioni  in  materia  emanate  a  livello  comunitario  e
nazionale;
   b) promuove la diffusione del metodo di  produzione  biologica  di
prodotti   agricoli,   nonche'   della  trasformazione,  lavorazione,
conservazione e commercializzazione di prodotti biologici  attraverso
l'assistenza  interaziendale,  la  ricerca  e  la sperimentazione, la
dimostrazione, l'informazione e l'aggiornamento tecnico;
   c) sostiene azioni di informazione e  promozione  del  consumo  di
prodotti biologici;
   d)  prevede  priorita' per le aziende biologiche nella concessione
di finanziamenti.