(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. FINALITA' DISPOSIZIONI GENERALI Finalita' ed ambito di applicazione 1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalita' di cui all'art. 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'art. 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunita' montane a norma dell'art. 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le comunita' montane svolgono le funzioni di consorzio di bonifica montana.