(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27
                         del 7 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
 
                               Art. 1.
 
                  FINALITA'  DISPOSIZIONI GENERALI
                 Finalita' ed ambito di applicazione
 
  1.  La Regione Piemonte, nel quadro delle finalita' di cui all'art.
44, ultimo comma, della  Costituzione,  in  armonia  con  le  vigenti
disposizioni  comunitarie  e nazionali ed in applicazione della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove  disposizioni  per  le  zone  montane),
promuove  la  salvaguardia  del territorio con particolare attenzione
all'ambiente  naturale  e  la  valorizzazione  delle  risorse  umane,
culturali e delle attivita' economiche delle zone montane.
  2.  Le  disposizioni della presente legge si applicano ai territori
delle comunita' montane ridelimitate  ai  sensi  dell'art.  3  ed  ai
territori classificati montani pur non ricadenti in comunita' montane
a  norma  dell'art.  28,  comma  2, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle  autonomie  locali),  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  3.  Le  comunita'  montane  svolgono  le  funzioni  di consorzio di
bonifica montana.