(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28
                         del 14 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  l La Regione Piemonte con la presente legge individua  le  funzioni
da  conferire  agli  enti  locali  e quelle da mantenere in capo alla
Regione, in materia di agricoltura, alimentazione,  sviluppo  rurale,
caccia  e pesca, in attuazione dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di  funzioni  e  compiti
alle   regioni   ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
amministrazione  e  per  la  semplificazione  amministrativa)  e  del
decreto  legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di  agricoltura  e  pesca  e
riorganizzazione  dell'amministrazione  centrale)  ed  in conformita'
alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni
e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) e  ai
principi  della  Carta  europea dell'autonomia locale, ratificata con
legge  30  dicembre  1989,  n.  439  (Ratifica  ed  esecuzione  della
convenzione   europea  relativa  alla  Carta  europea  dell'autonomia
locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985).
  2. La Regione Piemonte inoltre, con la presente legge,  prevede  un
generale  riordino  amministrativo della materia, in attuazione della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).