(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 22 giugno 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Viste le deliberazioni della giunta provinciale 31 agosto 1998, n. 3819, e del 3 maggio 1999, n. 1568. Emana il seguente regolamento: Art. 1. Osservatorio provinciale del volontariato 1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio provinciale del volontariato, istituito dall'art. 8 della legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, vengono modificati, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera a) della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, come segue: "1. All'Osservatorio provinciale del volontariato compete: a) fissare criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato; b) esprimere pareri e sostenere la realizzazione di progetti pilota ritenuti meritevoli ed elaborati dalle organizzazioni di volontariato iscritti nel registro provinciale in collaborazione con gli enti pubblici e riguardanti le materie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) proporre, sostenere e realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi; d) promuovere un'informazione adeguata, anche attraverso i mass-media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche dell'attivita' di volontariato; e) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato. 2. L'osservatorio provinciale del volontariato e' composto da: a) il Presidente della giunta provinciale che presiede; b) il direttore della presidenza della giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente; c) cinque esperti nel settore dell'associazionismo che verranno nominati dalla giunta provinciale. 3. L'Osservatorio provinciale del volontariato e' nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata di una legislatura".