(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 30 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Collocamento a riposo dei dirigenti regionali 1. Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono di essere collocati a riposo dal 1 gennaio 2000 e' corrisposta un'indennita' aggiuntiva, una tantum, pari ad un'annualita' della retribuzione di qualifica, con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato. 2. Il beneficio di cui al comma l e' concesso a coloro che, entro il 31 dicembre 1999 abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianita' e non possano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di eta' entro il 31 dicembre 2000. 3. Il beneficio di cui alla presente legge e' corrisposto entro il 31 marzo 2000.