(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37
                         del 30 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
            Collocamento a riposo dei dirigenti regionali
 
  1.  Ai dirigenti regionali che, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, richiedono di essere collocati a  riposo
dal  1  gennaio  2000  e'  corrisposta  un'indennita' aggiuntiva, una
tantum, pari ad un'annualita' della retribuzione  di  qualifica,  con
esclusione della retribuzione di posizione e di risultato.
  2.  Il  beneficio di cui al comma l e' concesso a coloro che, entro
il 31 dicembre 1999 abbiano maturato  il  diritto  alla  pensione  di
anzianita'  e  non  possano  essere  collocati a riposo per raggiunti
limiti di eta' entro il 31 dicembre 2000.
  3. Il beneficio di cui alla presente legge e' corrisposto entro  il
31 marzo 2000.