(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 7 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, gia' sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8. 1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 come sostituito dall'art. 1 comma 1, della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8, dopo la parola "rivestiti" sono inseriti i seguenti periodi: "; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organismi statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o in organismi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali che formulano proposte o pareri interni a procedimenti amministrativi, il cui atto finale e' di competenza degli organi regionali".