(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38
                         del 7 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Integrazioni al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo
   1995, n. 11, gia' sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge
                              regionale
                        21 marzo 1997, n. 8.
 
  1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo  1995,  n.
11  come  sostituito  dall'art.  1  comma 1, della legge regionale 21
marzo 1997, n. 8, dopo la parola "rivestiti" sono inseriti i seguenti
periodi:
   "; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o  designazione  in
organismi  statali, in organismi a composizione mista Stato-Regioni o
in organismi dell'Unione europea, per i  quali  non  siano  richieste
specifiche  competenze  di  natura tecnica; agli organismi collegiali
consultivi istituiti con leggi regionali  che  formulano  proposte  o
pareri  interni  a procedimenti amministrativi, il cui atto finale e'
di competenza degli organi regionali".