(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 7 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnicoamministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione Umbria 1. Gli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo nell'ordinamento della Regione Umbria, elencati nell'allegata tabella A sono soppressi a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Le relative disposizioni istitutive indicate nella predetta tabella, sono abrogate. 2. La giunta regionale, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua con deliberazione i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale, gia' istituiti con propria deliberazione, con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. Gli organismi, gia' istituiti con propria deliberazione, non identificati come indispensabili sono soppressi. La giunta regionale attribuisce contestualmente le funzioni gia' svolte dagli organismi che si sopprimono agli uffici regionali, secondo il criterio della preminente competenza. 3. La giunta regionale propone, inoltre, nello stesso termine, al consiglio regionale un atto amministrativo per l'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, istituiti con leggi regionali o con atti amministrativi del consiglio regionale, da identificare come indispensabili o non indispensabili. Per gli organismi che si propongono non indispensabili, la giunta regionale individua gli uffici regionali cui attribuire le funzioni, secondo il criterio della preminente competenza, gia' svolte dagli organismi che si sopprimono. Il consiglio regionale approva la predetta deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno. 4. La giunta regionale ed il consiglio regionale con le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3, riordinano gli organismi indispensabili secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. Le deliberazioni della giunta regionale e del consiglio regionale, di cui ai commi 2 e 3, sono pubblicate annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione. 6. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. E' istituito presso la presidenza della giunta regionale l'elenco degli organismi. L'elenco, che e' predisposto, tenuto e aggiornato dall'ufficio affari generali della presidenza, pubbliche relazioni e stampa, deve indicare il riferimento normativo e amministrativo in base al quale l'organismo e' stato istituito e una descrizione sintetica delle attribuzioni e la durata dello stesso, nel caso in cui sia prevista dall'atto istitutivo.