(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38
                         del 7 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
       Riordino degli organismi collegiali operanti a livello
                        tecnicoamministrativo
         e consultivo nell'ordinamento della Regione Umbria
 
  1.    Gli    organismi    collegiali     operanti     a     livello
tecnico-amministrativo  e  consultivo  nell'ordinamento della Regione
Umbria, elencati nell'allegata tabella A sono soppressi  a  far  data
dall'entrata in vigore della presente legge. Le relative disposizioni
istitutive indicate nella predetta tabella, sono abrogate.
  2.  La  giunta  regionale,  entro  sei  mesi  dall'inizio  di  ogni
esercizio finanziario, individua con  deliberazione  i  comitati,  le
commissioni,  i  consigli  ed  ogni  altro  organo  collegiale,  gia'
istituiti con  propria  deliberazione,  con  funzioni  amministrative
ritenute  indispensabili  per la realizzazione dei fini istituzionali
dell'amministrazione.   Gli organismi,  gia'  istituiti  con  propria
deliberazione,  non  identificati come indispensabili sono soppressi.
La giunta regionale  attribuisce  contestualmente  le  funzioni  gia'
svolte  dagli  organismi  che  si  sopprimono  agli uffici regionali,
secondo il criterio della preminente competenza.
  3.  La  giunta regionale propone, inoltre, nello stesso termine, al
consiglio regionale un atto amministrativo per  l'individuazione  dei
comitati,  delle  commissioni,  dei  consigli  e di ogni altro organo
collegiale, istituiti con leggi regionali o con  atti  amministrativi
del  consiglio  regionale,  da identificare come indispensabili o non
indispensabili.   Per   gli   organismi   che   si   propongono   non
indispensabili,  la  giunta  regionale individua gli uffici regionali
cui attribuire le funzioni,  secondo  il  criterio  della  preminente
competenza,  gia'  svolte  dagli  organismi  che  si  sopprimono.  Il
consiglio regionale approva la predetta  deliberazione  entro  il  30
settembre di ogni anno.
  4.   La   giunta   regionale  ed  il  consiglio  regionale  con  le
deliberazioni di cui  ai  commi  2  e  3,  riordinano  gli  organismi
indispensabili  secondo  i  criteri  previsti  dall'art. 1, comma 28,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5.  Le  deliberazioni  della  giunta  regionale  e  del   consiglio
regionale,  di  cui  ai  commi 2 e 3, sono pubblicate annualmente nel
Bollettino ufficiale della Regione.
  6.  Gli  organismi  non  identificati  come   indispensabili   sono
soppressi  a  decorrere  dal mese successivo alla pubblicazione delle
deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione.
  7.  E'  istituito  presso  la  presidenza  della  giunta  regionale
l'elenco  degli  organismi.  L'elenco,  che  e' predisposto, tenuto e
aggiornato dall'ufficio affari generali della  presidenza,  pubbliche
relazioni   e  stampa,  deve  indicare  il  riferimento  normativo  e
amministrativo in base al quale l'organismo e' stato istituito e  una
descrizione  sintetica  delle  attribuzioni e la durata dello stesso,
nel caso in cui sia prevista dall'atto istitutivo.