(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 44 dell'8 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e obiettivi 1. La presente legge regolamenta, nell'ambito della programmazione regionale, il sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza, fondato sull'integrazione funzionale tra il sistema di allarme sanitario, il sistema territoriale di soccorso, la rete di presidi ospedalieri dedicati all'emergenza/urgenza. 2. A tal fine, nel rispetto delle linee guida indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, il sistema avra' una dimensione regionale con un'unica centrale operativa a suo governo. 3. Il sistema persegue, sull'intero territorio regionale, i seguenti obiettivi generali: a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento; b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto; c) l'uso di identici mezzi ed attrezature di soccorso; d) la verifica di tutti i dati relativi al sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza; e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso; f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero sistema, fondato sull'adozione del sistema di verifica e revisione delle attivita' svolte e delle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.