(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 98 del 30 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Al  fine  di  realizzare  interventi  urgenti  di  lotta  e  di
prevenzione dei danni prodotti alla frutticoltura dalla diffusione di
organismi   nocivi,  la  Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  ad
utilizzare risorse proprie per la concessione di contributi in favore
delle  aziende  tenute  all'abbattimento  delle  piante  di  drupacee
riconosciute  infette  da Sharka dalla struttura regionale competente
in materia fitosanitaria.
  2. La concessione dei contributi e' disposta dalla Regione a favore
delle predette aziende nella misura e con le modalita' stabilite  dal
consiglio  regionale  in  sede  di  prima  applicazione della legge 1
luglio 1997,  n.  206  recante  "Norme  in  favore  delle  produzioni
agricole danneggiate da organismi nocivi".
  3. L'onere a carico della Regione per gli interventi previsti dalla
presente  legge  e'  fissato  nell'importo  complessivo massimo di L.
1.000.000.000 (Euro 516.456,90) per l'esercizio 1999 anche  a  titolo
di  anticipazione  delle  risorse che potranno essere trasferite alla
Regione  dallo  Stato  per  la  medesima   finalita'   in   sede   di
rifinanziamento della legge n. 206/1997.
  4.  Per  gli  esercizi successivi l'entita' delle risorse destinate
alla finalita' di cui alla presente legge sara' definita dalla  legge
annuale  di  bilancio  a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo
comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.