(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 98 del 30 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di realizzare interventi urgenti di lotta e di prevenzione dei danni prodotti alla frutticoltura dalla diffusione di organismi nocivi, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad utilizzare risorse proprie per la concessione di contributi in favore delle aziende tenute all'abbattimento delle piante di drupacee riconosciute infette da Sharka dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria. 2. La concessione dei contributi e' disposta dalla Regione a favore delle predette aziende nella misura e con le modalita' stabilite dal consiglio regionale in sede di prima applicazione della legge 1 luglio 1997, n. 206 recante "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi". 3. L'onere a carico della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e' fissato nell'importo complessivo massimo di L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) per l'esercizio 1999 anche a titolo di anticipazione delle risorse che potranno essere trasferite alla Regione dallo Stato per la medesima finalita' in sede di rifinanziamento della legge n. 206/1997. 4. Per gli esercizi successivi l'entita' delle risorse destinate alla finalita' di cui alla presente legge sara' definita dalla legge annuale di bilancio a norma di quanto previsto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.