(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                      n. 99 del 31 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Sostituzione dell'art. 21 della legge giornale 19 aprile 1995, n.
44
 
  1.   L'art.   21  della  legge  regionale  n.  44/1995  concernente
"Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna"
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  21  (Dotazione  finanziaria  dell'ARPA).  -  1.  Le  entrate
dell'ARPA sono costituite da:
   a) una quota percentuale del fondo sanitario regionale determinato
secondo  parametri  fissati  dalla  giunta  regionale in relazione al
numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei  servizi  di
igiene  pubblica  trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi,
ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
   b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione
per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dalla
Regione stessa;
   c)  un finanziamento regionale per la realizzazione di attivita' e
progetti specifici commissionati dalla Regione;
   d)   finanziamenti   finalizzati   ad    investimenti    destinati
prevalentemente     alla     manutenzione     straordinaria,     alla
ristrutturazione,  all'adeguamento  tecnologico,  ed  alla  eventuale
sostituzione   di   beni  ed  attrezzature  trasferiti  all'ARPA,  o,
comunque, a disposizione della stessa;
   e) contributi annuali delle province e degli altri enti locali per
l'espletamento delle attivita'  ordinarie  assegnate  all'ARPA  dagli
enti stessi;
   f)  finanziamenti  per  la  realizzazione  di attivita' e progetti
specifici commissionati all'ARPA  dalle  province  e  da  altri  enti
locali;
   g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate
a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione.".