(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 31 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 21 della legge giornale 19 aprile 1995, n. 44 1. L'art. 21 della legge regionale n. 44/1995 concernente "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" e' sostituito dal seguente: "Art. 21 (Dotazione finanziaria dell'ARPA). - 1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da: a) una quota percentuale del fondo sanitario regionale determinato secondo parametri fissati dalla giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei servizi di igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate; b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa; c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attivita' e progetti specifici commissionati dalla Regione; d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa; e) contributi annuali delle province e degli altri enti locali per l'espletamento delle attivita' ordinarie assegnate all'ARPA dagli enti stessi; f) finanziamenti per la realizzazione di attivita' e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle province e da altri enti locali; g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione.".