(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 31 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna e' sottoposto a regime di caccia programmata, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti. 2. Le aziende venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime. 3. Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, il titolare puo' autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di selvaggina stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 30 dicembre 1999 con eccezione per il fagiano, per il quale il termine e' fissato al 3l gennaio 2000.