(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n.  8  recante  "Normativa
organica  del commercio in sede fissa" ed, in particolare, l'art.  3,
che  al  comma  7  demanda  ad  apposito   regolamento   d'esecuzione
l'assegnazione  delle  previgenti  tabelle  merceologiche  di  cui al
D.P.G.R. n. 0170/1990 ai nuovi settori merceologici alimentare e  non
alimentare di cui al comma 1, nonche' la determinazione dei contenuti
merceologici  dei  settori e dei raggruppamenti merceologici speciali
di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 medesimo;
  Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione  regionale
del commercio e del turismo;
  Atteso che sul medesimo il Comitato dipartimentale per le attivita'
economico-produttive  nella  seduta  del  23  aprile 1999 ha espresso
parere favorevole;
  Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1280 del 23 aprile
1999;
 
                              Decreta:
 
  E'  approvato  il  "Regolamento per l'assegnazione delle previgenti
tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare  e
per  la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla
legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3,  comma  7",  nel  testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 7 maggio 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 17 giugno 1999
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
241
 
Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche
   ai  nuovi  settori  alimentare  e  non   alimentare   e   per   la
   determinazione  dei  settori  merceologici  speciali,  di cui alla
   legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7.
 
                               Art. 1.
                    Corrispondenze merceologiche
 
  1.  All'assegnazione  delle  previgenti  tabelle  merceologiche  ai
settori  merceologici  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  della  legge
regionale 19 aprile 1999, n. 8, si provvede come segue:
 
   Tabelle merceologiche previgenti                      Settore
                 ---                                       ---
I, Ia, VI, VIII, XIV/12 (erboristeria)            Alimentare e non
                                                    alimentare
II, III, IV, V, VII                               Alimentare
IX, X, XI, XII, XIII
Tutte le categorie della tabella XIV,
ad      eccezione    della     XIV/12
(erboristeria), e di quanto stabilito
per   le   tabelle  XIV/38  (prodotti
per  l'agricoltura e la zootecnica) e
XIV/40 (drogheria)                                Non alimentare