(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 7 luglio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 recante "Normativa organica del commercio in sede fissa" ed, in particolare, l'art. 3, che al comma 7 demanda ad apposito regolamento d'esecuzione l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche di cui al D.P.G.R. n. 0170/1990 ai nuovi settori merceologici alimentare e non alimentare di cui al comma 1, nonche' la determinazione dei contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 medesimo; Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo; Atteso che sul medesimo il Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive nella seduta del 23 aprile 1999 ha espresso parere favorevole; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1280 del 23 aprile 1999; Decreta: E' approvato il "Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 maggio 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 17 giugno 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 241 Regolamento per l'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 3, comma 7. Art. 1. Corrispondenze merceologiche 1. All'assegnazione delle previgenti tabelle merceologiche ai settori merceologici di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, si provvede come segue: Tabelle merceologiche previgenti Settore --- --- I, Ia, VI, VIII, XIV/12 (erboristeria) Alimentare e non alimentare II, III, IV, V, VII Alimentare IX, X, XI, XII, XIII Tutte le categorie della tabella XIV, ad eccezione della XIV/12 (erboristeria), e di quanto stabilito per le tabelle XIV/38 (prodotti per l'agricoltura e la zootecnica) e XIV/40 (drogheria) Non alimentare