(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 9 luglio 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista  la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: "Normativa
organica del commercio in sede fissa" ed, in particolare, l'art.  25,
commi 4 e 5, il quale demanda ad  apposito  regolamento  l'attuazione
della disciplina legislativa degli orari degli esercizi commerciali;
  Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni regolamentari di che
trattasi,  in  base a quanto disposto dal summenzionato art. 25 della
legge regionale n. 8/1999, e di approvare inoltre  le  indispensabili
ed  essenziali  norme  attuative  della  disciplina legislativa degli
orari dei pubblici esercizi, di cui all'art. 28 della legge regionale
medesima;
  Sentito   il   Comitato    dipartimentale    per    le    attivita'
economicoproduttive  che  nella seduta del 23 aprile 1999 ha espresso
parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione
regionale del commercio e del turismo;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
  Vista le deliberazione della giunta regionale n. 1281 del 23 aprile
1999;
 
                              Decreta:
 
  1. E' approvato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale
19 aprile 1999, n. 8, articoli 25 e 28, recante la disciplina per  la
determinazione   degli   orari   degli   esercizi  commerciali  e  di
somministrazione", nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 7 maggio 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 17 giugno 1999
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
243
 
Regolamento di esecuzione della legge regionale 19 aprile 1999, n.  8
   articoli  25  e  28,  recante  la disciplina per la determinazione
   degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione.
 
                               Art. 1
                             Competenze
 
  1. La determinazione degli  orari  degli  esercizi  di  vendita  al
dettaglio,  ai  sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 19
aprile 1999, n. 8, e nell'ambito della  disciplina  vigente,  avviene
con regolamento approvato dal consiglio comunale.
  2. Il sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto
determinato ai sensi del comma 1 e all'adozione degli atti derogatori
nell'ambito delle determinazioni di cui al medesimo comma 1.