(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 9 luglio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: "Normativa organica del commercio in sede fissa" ed, in particolare, l'art. 25, commi 4 e 5, il quale demanda ad apposito regolamento l'attuazione della disciplina legislativa degli orari degli esercizi commerciali; Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni regolamentari di che trattasi, in base a quanto disposto dal summenzionato art. 25 della legge regionale n. 8/1999, e di approvare inoltre le indispensabili ed essenziali norme attuative della disciplina legislativa degli orari dei pubblici esercizi, di cui all'art. 28 della legge regionale medesima; Sentito il Comitato dipartimentale per le attivita' economicoproduttive che nella seduta del 23 aprile 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista le deliberazione della giunta regionale n. 1281 del 23 aprile 1999; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articoli 25 e 28, recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 maggio 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 17 giugno 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 243 Regolamento di esecuzione della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 articoli 25 e 28, recante la disciplina per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione. Art. 1 Competenze 1. La determinazione degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e nell'ambito della disciplina vigente, avviene con regolamento approvato dal consiglio comunale. 2. Il sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del comma 1 e all'adozione degli atti derogatori nell'ambito delle determinazioni di cui al medesimo comma 1.