(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25
                         del 6 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge, in applicazione del  decreto  legislativo  30
giugno  1993,  n.  270, "Riordinamento degli istituti zooprofilattici
sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23
ottobre 1992, n. 421" definisce, le linee di indirizzo e le modalita'
di gestione,  di  organizzazione  e  di  funzionamento  dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle regioni Toscana e Lazio di seguito
denominato Istituto.
  2.  Le regioni Toscana e Lazio assicurano, nell'ambito territoriale
di rispettiva competenza, l'attivita' di coordinamento  dell'Istituto
con  le  strutture  ed  i  servizi veterinari presenti sul territorio
regionale.