(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 6 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, "Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421" definisce, le linee di indirizzo e le modalita' di gestione, di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Toscana e Lazio di seguito denominato Istituto. 2. Le regioni Toscana e Lazio assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, l'attivita' di coordinamento dell'Istituto con le strutture ed i servizi veterinari presenti sul territorio regionale.