(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 23 luglio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' modificata nel modo seguente: a) al comma 6 dell'art. 11 le parole "La partecipazione economica e' determinata nella misura massima di L. 50.000" sono sostituite con le seguenti: "La partecipazione economica e' determinata dalla giunta regionale sentiti le province e gli A.T.C."; b) il comma 1 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilita' dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11"; c) al comma 4 dell'art. 17, dopo le parole "di fauna selvatica" sono aggiunte le parole "allo stato naturale"; d) il comma 1 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente: "1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agri-turistico-venatori e gli allevamenti di fauna selvatica non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500"; e) all'art. 19 e' aggiunto il seguente comma: "4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento e' subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona"; f) all'art. 23 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 39, le province disciplinano con proprio provvedimento l'attivita' di allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri: gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva; la superficie destinata ad allevamento non puo' superare l'1 per cento dell'ambito di protezione; l'allevamento deve essere realizzato con modalita' tali da impedire la possibilita' di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell'ambito; divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia"; g) al comma 1 dell'art. 31 le parole " 1 marzo" sono sostituite dalle parole "30 giugno"; h) il comma 1 dell'art. 32 e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e previo parere della competente commissione consiliare permanente approva e pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi ed ai modi di caccia, applicando anche, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In tal caso e' consentita l'attivita' venatoria ad un gruppo determinato di specie, la prima domenica di settembre ed il sabato e domenica successiva e, a partire dalla terza domenica di settembre, per tre giorni alla settimana, con le modalita' previste dal calendario venatorio"; i) all'art. 32, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento sono chiusi con due settimane di anticipo"; l) al comma 1 dell'art. 39 e' aggiunta la seguente lettera: "z-bis) Allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000".