(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                      n. 41 del 23 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  1. La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e' modificata nel modo
seguente:
   a)  al comma 6 dell'art. 11 le parole "La partecipazione economica
e' determinata nella misura massima di L. 50.000" sono sostituite con
le seguenti: "La partecipazione economica e' determinata dalla giunta
regionale sentiti le province e gli A.T.C.";
   b) il comma 1 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
  "1. La Regione promuove intese  interregionali  per  consentire  la
mobilita'  dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione
sul territorio nazionale e, a  tal  fine,  determina  il  numero  dei
cacciatori  non  residenti  ammissibili  in  Umbria, regolamentandone
l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11";
   c) al comma 4 dell'art. 17, dopo le parole  "di  fauna  selvatica"
sono aggiunte le parole "allo stato naturale";
   d) il comma 1 dell'art. 18 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  oasi  di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i
centri pubblici e privati di  riproduzione  di  fauna  selvatica,  le
aziende  faunistico  venatorie,  le aziende agri-turistico-venatori e
gli allevamenti di fauna selvatica non possono essere contigui e  fra
loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500";
   e) all'art. 19 e' aggiunto il seguente comma:
  "4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone
di  addestramento  e'  subordinato  alla  autorizzazione del soggetto
responsabile della gestione della zona";
   f) all'art. 23 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "2. Ai sensi della legge regionale 20  novembre  1998,  n.  39,  le
province   disciplinano  con  proprio  provvedimento  l'attivita'  di
allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi  di  protezione  e
zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri:
   gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva;
   la  superficie  destinata ad allevamento non puo' superare l'1 per
cento dell'ambito di protezione;
   l'allevamento  deve  essere  realizzato  con  modalita'  tali   da
impedire  la  possibilita'  di contatto tra gli animali allevati e le
popolazioni naturali presenti nell'ambito;
   divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia";
   g) al comma 1 dell'art. 31 le parole " 1  marzo"  sono  sostituite
dalle parole "30 giugno";
   h) il comma 1 dell'art. 32 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, e previo parere della  competente  commissione  consiliare
permanente  approva  e  pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il
calendario venatorio  recante  disposizioni  relative  ai  tempi,  ai
luoghi  ed  ai  modi di caccia, applicando anche, ove ne ricorrano le
condizioni, le disposizioni di cui al  comma  2  dell'art.  18  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  In  tal  caso  e'  consentita  l'attivita'  venatoria  ad un gruppo
determinato di specie, la prima domenica di settembre ed il sabato  e
domenica  successiva  e, a partire dalla terza domenica di settembre,
per  tre  giorni  alla  settimana,  con  le  modalita'  previste  dal
calendario venatorio";
   i) all'art. 32, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
   "1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma
2  dell'art.  19  della  legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di
caccia alle specie interessate dal provvedimento sono chiusi con  due
settimane di anticipo";
   l) al comma 1 dell'art. 39 e' aggiunta la seguente lettera:
   "z-bis)  Allenare  o  addestrare  cani nelle zone di addestramento
senza la autorizzazione del soggetto  gestore  della  zona:  sanzione
amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000".