(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta
                      n. 31 del 13 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  La  presente  legge  disciplina il procedimento amministrativo,
l'accesso ai documenti amministrativi e le dichiarazioni  sostitutive
di  certificazione e di atto di notorieta'. Le relative norme trovano
applicazione nei confronti:
   a) dell'amministrazione regionale;
   b) degli enti  dipendenti  dalla  Regione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, con esclusione del capo VII;
   c)  dei  concessionari  di pubblici servizi, limitatamente ai capi
VIII e IX;
   d) degli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre  1998,
n.  54  (Sistema  delle  autonomie  in Valle d'Aosta), secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione del capo VII.
  2. Gli enti locali di cui al comma 1, lettera d), disciplinano  con
norme  regolamentari,  nel rispetto di quanto disposto dalla presente
legge, le  materie  relative  al  procedimento  amministrativo,  alla
concessione  di  vantaggi economici, alle modalita' di esercizio e ai
casi di esclusione del diritto di accesso. A tal fine restano valide,
se non in contrasto con la presente  legge,  le  norme  regolamentari
vigenti.