(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67
                         del 3 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.   La   Regione   Veneto,   in   attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo  la  pratica  dello
sport   come   importante   momento  di  crescita  individuale  e  di
aggregazione sociale, garantisce la fruibilita' in  ambito  regionale
di  una  struttura  su  pista  specificamente  dedicata  alla pratica
dell'automobilismo e del motociclismo agonistico.