(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67 del 3 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Veneto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 del proprio Statuto, riconoscendo la pratica dello sport come importante momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, garantisce la fruibilita' in ambito regionale di una struttura su pista specificamente dedicata alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo agonistico.