(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67
                         del 3 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  Al  fine  di  arricchire  e  qualificare  l'offerta   turistica
regionale,  alle  imprese  turistiche  che  effettuano l'attivita' di
trasporto in mare ai fini escursionistici e ricreativi, e' consentito
l'esercizio del turismo in mare a finalita' ittica.