(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 67 del 3 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale, alle imprese turistiche che effettuano l'attivita' di trasporto in mare ai fini escursionistici e ricreativi, e' consentito l'esercizio del turismo in mare a finalita' ittica.