(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31
                         del 30 luglio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La Regione Abruzzo, in  applicazione  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 21 ottobre 1978 relativo all'Unione mutilati per il
servizio (UNMS), 31 marzo 1979  relativo  all'Associazione  nazionale
mutilati  e  invalidi  del  lavoro (ANMIL), 23 dicembre 1978 relativo
all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi  civili  (ANMIC),  31
marzo  1979  relativo all'Ente nazionale sordomuti (ENS), 23 dicembre
1978 relativo all'Unione italiana ciechi (UIC),  con  i  quali  viene
stabilito  che  le  predette  associazioni  sussistono  come  persone
giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene
ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza  e  tutela  degli
interessi  morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati
ed invalidi, con la presente legge valorizza il  ruolo  delle  stesse
associazioni  presso  le  amministrazioni regionali e locali, nonche'
presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno  per
scopo   l'educazione,  il  lavoro,  la  formazione  professionale,  i
trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo  sport  e
quanto  possa  essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione
sociale  e  l'elevazione  morale  dei  soggetti  disabili  totali   o
parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e
di relazione.