(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 18 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali, e ne definisce le modalita' per l'accreditamento. 2. La Regione, per assicurare alla popolazione i livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale e dalla pianificazione regionale e per promuovere gli interventi sociali definiti dal Piano triennale dei servizi sociali, si avvale dei presidi e dei soggetti accreditati ai sensi della presente legge. 3. In merito ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie da parte dei presidi pubblici e privati, recepisce il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). 4. In attuazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale, il consiglio regionale, attraverso gli strumenti di programmazione e con riferimento alle zone socio-sanitarie di cui alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 30 (riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42, in materia di organizzazione e funzionamento delle Unita' sanitarie locali), evidenzia le carenze che impediscono la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalita' di risposta. Per assicurare l'incremento dei servizi la Regione puo' individuare, altresi', forme incentivanti di remunerazione delle prestazioni. 5. Le procedure di selezione dei soggetti, finalizzate a sopperire alla carenza di servizi sono disciplinate dalla presente legge.