(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del
                           18 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. La presente legge disciplina le procedure per l'autorizzazione
al funzionamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali, e ne
definisce le modalita' per l'accreditamento.
    2.   La  Regione,  per  assicurare  alla  popolazione  i  livelli
essenziali  di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale e
dalla  pianificazione  regionale  e  per  promuovere  gli  interventi
sociali  definiti  dal Piano triennale dei servizi sociali, si avvale
dei presidi e dei soggetti accreditati ai sensi della presente legge.
    3.   In   merito   ai   requisiti   strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle  attivita' sanitarie e
socio-sanitarie da parte dei presidi pubblici e privati, recepisce il
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (approvazione
dell'atto  di  indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita'
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
    4.  In  attuazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale,
il  consiglio regionale, attraverso gli strumenti di programmazione e
con riferimento alle zone socio-sanitarie di cui alla legge regionale
9  settembre  1998,  n.  30  (riordino  e  programmazione dei servizi
sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994,
n.  42,  in  materia  di  organizzazione e funzionamento delle Unita'
sanitarie  locali),  evidenzia  le  carenze  che impediscono la piena
erogazione  dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee
modalita'  di  risposta.  Per  assicurare l'incremento dei servizi la
Regione   puo'   individuare,   altresi',   forme   incentivanti   di
remunerazione delle prestazioni.
    5.   Le  procedure  di  selezione  dei  soggetti,  finalizzate  a
sopperire  alla  carenza  di servizi sono disciplinate dalla presente
legge.