(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 1o settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Procedimento di avvio per il riordino del parco naturale regionale delle Cinque Terre 1. Entro sessanta giorni dalla istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre, il presidente della giunta regionale indice, fra tutti gli enti locali interessati, la conferenza prevista dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) al fine del riordino delle aree protette della costa ligure di levante che si' rende necessario a seguito dell'istituzione del suddetto parco nazionale delle Cinque Terre. 2. Il termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 12/1995 per la conclusione dei lavori della conferenza di cui al comma 1 e' ridotto a tre mesi. 3. Dalla data di istituzione del parco nazionale delle Cinque Terre e nelle more della definizione del procedimento di riordino, sono apportate le modificazioni provvisorie di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge al parco naturale regionale delle Cinque Terre, istituito con legge regionale n. 12/1995, ed al relativo ente di gestione.