(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del
                         1o settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
Procedimento  di  avvio  per il riordino del parco naturale regionale
                         delle Cinque Terre
    1.  Entro  sessanta  giorni dalla istituzione del parco nazionale
delle  Cinque Terre, il presidente della giunta regionale indice, fra
tutti  gli  enti locali interessati, la conferenza prevista dall'art.
5,  comma  3, della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino
delle  aree  protette) al fine del riordino delle aree protette della
costa   ligure   di  levante  che  si'  rende  necessario  a  seguito
dell'istituzione del suddetto parco nazionale delle Cinque Terre.
    2.  Il  termine di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale
n.  12/1995  per la conclusione dei lavori della conferenza di cui al
comma 1 e' ridotto a tre mesi.
    3.  Dalla  data  di  istituzione del parco nazionale delle Cinque
Terre  e  nelle  more della definizione del procedimento di riordino,
sono  apportate  le modificazioni provvisorie di cui agli articoli 2,
3,  4  della  presente legge al parco naturale regionale delle Cinque
Terre,  istituito con legge regionale n. 12/1995, ed al relativo ente
di gestione.