(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 35 del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Con la  presente  legge  la  Regione  Valle  d'Aosta  disciplina
l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
   2.  Le  relative  norme  si  applicano  a  tutti  gli operatori di
commercio su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree
e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla  legge  9  febbraio
1963,  n.  59  (Norme  per la vendita al pubblico in sede stabile dei
prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
  3. La giunta regionale puo' emanare appositi provvedimenti  per  la
disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.