(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 2. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti). 3. La giunta regionale puo' emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi della presente legge.