(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale) e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti legittimati all'introduzione devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di seguito denominata struttura competente, ogni variazione relativa agli impianti o alla clientela suscettibile di influire sull'entita' dell'assegnazione".