(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 35 del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7
 
  1.  Il  comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1998,
n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti  di  carburanti  e
lubrificanti in esenzione fiscale) e' sostituito dal seguente:
   "3. I soggetti legittimati all'introduzione devono comunicare alla
struttura regionale competente in materia di generi contingentati, di
seguito  denominata  struttura  competente,  ogni variazione relativa
agli impianti o alla clientela suscettibile di influire  sull'entita'
dell'assegnazione".