(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 35 del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
 
  1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1998,  n.
38  (Interventi regionali a favore del settore termale) e' sostituito
dal seguente:
  " 1. Possono beneficiare degli  interventi  di  cui  all'art.  4  i
concessionari individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica
promosse  dall'amministrazione regionale o dai comuni interessati, ai
sensi delle vigenti disposizioni, per le finalita' di cui all'art. 1.
I beneficiari degli interventi devono avere sede legale e fiscale  in
Valle d'Aosta.".