(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale) e' sostituito dal seguente: " 1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 4 i concessionari individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'amministrazione regionale o dai comuni interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni, per le finalita' di cui all'art. 1. I beneficiari degli interventi devono avere sede legale e fiscale in Valle d'Aosta.".