(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69
                         del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
 
  1. Il comma 3 dell'art. 5 dela legge regionale 18 aprile  1995,  n.
25, e' cosi' sostituito:
  "3. Alla Conferenza partecipano:
   a)  trentuno  cittadini  d'origine  veneta,  di  cui  all'art.  2,
designati, ogni qualvolta viene convocata la Conferenza, dal Comitato
di cui all'art. 6, sentiti i comitati  e  le  federazioni  all'estero
riconosciuti  ai  sensi  dell'art.  20,  sulla  base della preventiva
individuazione  da  parte  della  giunta  regionale  del  numero  dei
soggetti   da   invitare   per   ciascuna   delle   aree  geografiche
continentali,  al  fine  di   garantire   una   equa   rappresentanza
territoriale;
   b) i componenti del Comitato di cui all'art. 6 e un rappresentante
di  ciascun  comitato e federazione all'estero iscritti al registo ai
sensi della lettera c) dell'art. 20;
   c) un rappresentante del Dipartimento per gli Italiani nel  Mondo,
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
  2.  Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n.
25, e' cosi' sostituito:
  "5. Alla Conferenza vengono inoltre invitati:
   a) i presidenti, o  loro  delegati,  delle  province  e  comunita'
montane, i sindaci o loro  delegati, dei comuni del Veneto;
   b)  i  presidenti,  o  loro  delegati,  delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
   c) i rappresentanti di  organismi  economici  culturali,  sociali,
sinducali e religiosi, su indicazione della giunta regionale".