(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 1. Il comma 3 dell'art. 5 dela legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, e' cosi' sostituito: "3. Alla Conferenza partecipano: a) trentuno cittadini d'origine veneta, di cui all'art. 2, designati, ogni qualvolta viene convocata la Conferenza, dal Comitato di cui all'art. 6, sentiti i comitati e le federazioni all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 20, sulla base della preventiva individuazione da parte della giunta regionale del numero dei soggetti da invitare per ciascuna delle aree geografiche continentali, al fine di garantire una equa rappresentanza territoriale; b) i componenti del Comitato di cui all'art. 6 e un rappresentante di ciascun comitato e federazione all'estero iscritti al registo ai sensi della lettera c) dell'art. 20; c) un rappresentante del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". 2. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25, e' cosi' sostituito: "5. Alla Conferenza vengono inoltre invitati: a) i presidenti, o loro delegati, delle province e comunita' montane, i sindaci o loro delegati, dei comuni del Veneto; b) i presidenti, o loro delegati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto; c) i rappresentanti di organismi economici culturali, sociali, sinducali e religiosi, su indicazione della giunta regionale".