(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69
                         del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Finalita' e caratteristiche
 
  1.  I  servizi  di  sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo
sviluppo  e   la   diffusione   dell'innovazione,   con   particolare
riferimento   all'orientamento  commerciale,  al  fine  di  sostenere
l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi
produttivi   in   atto   nell'Unione   europea,   favorendone   cosi'
l'efficienza  e la competitivita' anche in relazione alle esigenze di
salvaguardia dell'ambiente e di gestione del territorio.
  2. I servizi di cui al comma 1 costituiscono un  sistema  integrato
che  si  articola  nella  ricerca  e  sperimentazione, informazione e
divulgazione, consulenza all'impresa,  promozione  della  qualita'  e
della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella
statistica  agraria,  nonche'  nella  formazione  professionale e dei
quadri tecnici.
  3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle  azioni  di
cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformita' alle disposizioni
della  presente  legge,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria
vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di  sviluppo
agricolo.