(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e caratteristiche 1. I servizi di sviluppo agricolo hanno lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione, con particolare riferimento all'orientamento commerciale, al fine di sostenere l'impresa agricola nel processo di integrazione con gli altri sistemi produttivi in atto nell'Unione europea, favorendone cosi' l'efficienza e la competitivita' anche in relazione alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di gestione del territorio. 2. I servizi di cui al comma 1 costituiscono un sistema integrato che si articola nella ricerca e sperimentazione, informazione e divulgazione, consulenza all'impresa, promozione della qualita' e della filiera agro-alimentare, nei servizi tecnici di supporto, nella statistica agraria, nonche' nella formazione professionale e dei quadri tecnici. 3. Gli interventi in attuazione degli obiettivi e delle azioni di cui ai commi 1 e 2, sono determinati in conformita' alle disposizioni della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e del Programma nazionale dei servizi di sviluppo agricolo.