(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge 22 maggio 1997, n. 15, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 9 agosto 1999 GALAN