(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69
                         del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Dopo  il comma 1 dell'art. 1 della legge 22 maggio 1997, n. 15,
e' aggiunto il seguente comma:
   "1-bis. Agli ibridi ed ai mutati non si applicano le  disposizioni
di cui alla presente legge".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Veneto.
   Venezia, 9 agosto 1999
                                GALAN