(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69
                         del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Trasferimento di personale ai soggetti gestori
                    del servizio idrico integrato
 
  1.  Il  personale degli enti pubblici ed aziende speciali, indicato
all'art. 12 della legge  5  gennaio  1994,  n.  36  "Disposizioni  in
materia  di  risorse  idriche", gia' adibito ai servizi idrici, viene
individuato dalle amministrazioni di provenienza ed e' trasferito  al
soggetto  gestore  del servizio idrico integrato con decorrenza dalla
data, concordata tra le parti, di inizio  della  nuova  gestione  del
servizio.
  2.  Il  personale  trasferito viene inquadrato dal soggetto gestore
con  riferimento  esclusivo  alla   posizione   giuridica   ricoperta
nell'ente  di  provenienza  ed  allo  stesso  viene,  in  ogni  caso,
garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto
dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.
  3. L'ente di provenienza risponde, in via  esclusiva,  di  tutti  i
crediti  che  il  prestatore  di  lavoro  ha  maturato  all'atto  del
trasferimento in conseguenza del lavoro prestato.