(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato 1. Il personale degli enti pubblici ed aziende speciali, indicato all'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", gia' adibito ai servizi idrici, viene individuato dalle amministrazioni di provenienza ed e' trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato con decorrenza dalla data, concordata tra le parti, di inizio della nuova gestione del servizio. 2. Il personale trasferito viene inquadrato dal soggetto gestore con riferimento esclusivo alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza ed allo stesso viene, in ogni caso, garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento. 3. L'ente di provenienza risponde, in via esclusiva, di tutti i crediti che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento in conseguenza del lavoro prestato.