(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 10 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 1. L'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 e' cosi' sostituito: "Art. 1. - 1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, e' fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni e delle acque del lago di Santa Croce (Belluno) per il quale, secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento adottato dalla provincia di Belluno, e' concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 9 agosto 1999 GALAN