(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 49
                        del 2 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                         C o n t r i b u t o
    1.  Con decorrenza 1o gennaio 1999 i contributi di esercizio sono
attribuiti  ai concessionari del trasporto pubblico locale secondo le
percorrenze di seguito riportate:
      servizi di interesse provinciale:
        percorrenze  fino  a  km  1.000.000  - Costo di L. 3.000/km e
contributo di L. 2.040/km;
        da  km  1.000.001  a  km  2.500.000  - Costo di L. 3.150/km e
contributo di L. 2.142/km;
        da  km  2.500.001  a  km.  5.000.000 - Costo di L. 3.250/km e
contributo di L. 2.210/km;
        percorrenze  sup. ri a km. 5.000.000 - Costo di L. 3.750/km e
contributo di L. 2.550/km;
      servizi di interesse regionale:
        per qualunque percorrenza - Costo di L. 2.800/km e contributo
di L. 1.400/km.
    2.  I  contributi  per  l'esercizio  dei  servizi  comunali  ed i
relativi   costi   vengono   calcolati   e   stabiliti   da  ciascuna
amministrazione comunale che riceve il contributo regionale secondo i
criteri  e  le  modalita'  previste dalla deliberazione del consiglio
regionale n. 832 del 12 maggio 1981.
    I costi dei servizi comunali vengono definiti dalla Regione sulla
base del costo standard determinato per l'esercizio 1998.
    3. I contributi, come sopra determinati, sono corrisposti in rate
mensili anticipate.