(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 49 del 2 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. C o n t r i b u t o 1. Con decorrenza 1o gennaio 1999 i contributi di esercizio sono attribuiti ai concessionari del trasporto pubblico locale secondo le percorrenze di seguito riportate: servizi di interesse provinciale: percorrenze fino a km 1.000.000 - Costo di L. 3.000/km e contributo di L. 2.040/km; da km 1.000.001 a km 2.500.000 - Costo di L. 3.150/km e contributo di L. 2.142/km; da km 2.500.001 a km. 5.000.000 - Costo di L. 3.250/km e contributo di L. 2.210/km; percorrenze sup. ri a km. 5.000.000 - Costo di L. 3.750/km e contributo di L. 2.550/km; servizi di interesse regionale: per qualunque percorrenza - Costo di L. 2.800/km e contributo di L. 1.400/km. 2. I contributi per l'esercizio dei servizi comunali ed i relativi costi vengono calcolati e stabiliti da ciascuna amministrazione comunale che riceve il contributo regionale secondo i criteri e le modalita' previste dalla deliberazione del consiglio regionale n. 832 del 12 maggio 1981. I costi dei servizi comunali vengono definiti dalla Regione sulla base del costo standard determinato per l'esercizio 1998. 3. I contributi, come sopra determinati, sono corrisposti in rate mensili anticipate.