(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 13 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 8 e' cosi' modificato: Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda e' composto: dal presidente, nominato dalla Regione d'intesa con l'universita'; da due rappresentanti designati dal consiglio regionale, scelti tra persone di specifica competenza tecnico-amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche e private, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; da due rappersentanti designati dall'Universita' di cui uno eletto dalla rappresentanza studentesca. 2. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni. 3. La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'Universita'; in ogni caso, tutti i componenti del consiglio decadono al termine del mandato dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta. 4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del consiglio sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente e' un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista. 5. I componenti del consiglio di amministrazione che siano nominati successivamente alla costituzione del consiglio, restano in carica fino alla scadenza dello stesso. 6. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali, controfirma le delibere consiliari ed i provvedimenti del presidente, formulando altresi' sulle deliberazioni apposito parere circa la loro legittimita'.