(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 9 settembre 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1. Ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno  1990,  n.  142,
della  legge 5 gennaio 1994, n 36, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e al fine di dare  attuazione  ai  principi  della  legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge:
   a)  delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da
parte degli enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n.
36 del 1994, in tema di servizio idrico integrato e dall'art.  23 del
decreto legislativo n. 22 del 1997, in tema di gestione  dei  rifiuti
urbani;
   b)  disciplina  le  forme  di  cooperazione  tra  gli enti locali,
ricadenti in ciascun ambito  territoriale  ottimale  per  l'esercizio
delle   funzioni  amministrative  di  organizzazione,  regolazione  e
vigilanza dei servizi pubblici;
   c) detta termini e  procedure  per  l'organizzazione  dei  servizi
pubblici  al  fine  di  pervenire ad una gestione di tipo industriale
secondo criteri  di  efficienza,  efficacia  ed  economicita',  e  di
assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio;
   d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la
qualita' dei servizi.
  2.  Relativamente ai servizi in materia di trasporto pubblico resta
fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre  1998,  n.  30,
recante  "Disciplina  generale  del  trasporto  pubblico  regionale e
locale".