(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 9 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Ai sensi e per gli effetti della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 5 gennaio 1994, n 36, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e al fine di dare attuazione ai principi della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge: a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da parte degli enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 36 del 1994, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in tema di gestione dei rifiuti urbani; b) disciplina le forme di cooperazione tra gli enti locali, ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici; c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e di assicurare la tutela dell'ambiente e del territorio; d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi. 2. Relativamente ai servizi in materia di trasporto pubblico resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, recante "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".