(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del
                         15 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1. La  presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui
leggi  regionali  o  norme  statali prevedano l'irrogazione, da parte
della  Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati,
di  sanzioni  amministrative per la violazione di norme tributarie in
attuazione  dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma
delle  sanzioni  tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di  imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'art.  3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  18 dicembre  1997, n. 472 (disposizioni generali. in materia di
sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
norma  dell'art. 3,  comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
18  dicembre  1997 n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in
materia  di  tributi  sugli  affari,  sulla produzione e sui consumi,
nonche'  di  altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133,
lettera  q),  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662), e successive
modificazioni ed integrazioni.