(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali prevedano l'irrogazione, da parte della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in attuazione dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 18 dicembre 1997 n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modificazioni ed integrazioni.