(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 15 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Caccia programmata 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 1999/2000, si applica il seguente regime di caccia programmata: 1) Periodi di caccia: a) dal 19 settembre al 12 dicembre 1999 la caccia alla selvaggina stanziale e' consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente: nelle province di Imperia e di Savona nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra mercoledi' e giovedi', esclusa la Zona Alpi; nelle province di Genova e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'. Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi del successivo punto 5). Nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante; b) dal 2 ottobre al 29 novembre 1999, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria e' consentita ferma restando l'esclusione nei giorni di martedi' e venerdi' per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticate da appostamento raggiunto e lasciato con fucile scarico e racchiuso in custodia e con cani al guinzaglio; c) non sono mai consentite ne' la posta ne' la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e la beccaccino. L'attivita' venatoria alla beccaccia si in tende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante; d) dal 1o dicembre 1999 al 31 gennaio 2000 e' consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante, con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del venerdi' e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati. 2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti specie: a) dal 19 settembre al 12 dicembre 1999: fagiano, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico. La caccia al fagiano e' inoltre consentita fino al 31 gennaio 2000, per tre giornate a scelta del cacciatore, sulla base di appositi piani di incentivazione della specie predisposti dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CAI); b) dal 19 settembre al 30 dicembre 1999: quaglia, tortora, merlo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e allodola; c) dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccino, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, beccaccia; d) dal 2 ottobre al 29 novembre 1999: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi); Caccia alla volpe: e' consentita ai singoli cacciatori dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 1999 ed il 31 gennaio 2000 puo' essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in localita' determinate, e in ogni giornata aperta alla caccia. Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che puo' essere abbattuto, in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo. 3) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per quest'ultimo della provincia di Imperia. Sull'intero territorio della provincia di Genova e' altresi' vietata la caccia alla pernice rossa. 4) Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati: a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 19 settembre 1999 al 20 dicembre 1999 per le province di Savona e Imperia; dal 2 ottobre 1999 al 30 dicembre 1999 per le province di Genova e La Spezia, con facolta' delle medesime di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); b) altri ungulati (art. 35, comma 16, legge regionale 1o luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio): il prelievo venatorio degli altri ungulati di cui alla legge regionale n. 29/1994, e' attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le province approvano, entro il 15 settembre, gli eventuali piani di abbattimento selettivi, ai sensi di legge, i quali devono indicare i periodi di prelievo nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992. 5) Zona delle Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi e' consentito dal 19 settembre 1999 al 31 gennaio 2000 su conformi disposizioni emanate dalle province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio e' permesso esclusivamente per "ungulati" e "tetraonidi". Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la meta' della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata (deliberazione della giunta regionale n. 3968 del 30 novembre 1995). 6) Orario di caccia: la caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 1999: dal 19 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale); dal 1o ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale); dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale); dal 1o novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15; dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17; dal 1o dicembre al 5 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45; dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17; per l'anno 2000: dal 1o gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15; dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30. 7) Caccia con l'arco e con il falco: la caccia con il falco e' consentita esclusivamente per le localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito il cane da seguito, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 29/1994. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', i modi ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile. 8) Allenamento cani: a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, puo' essere condotto dal 15 agosto al 12 settembre 1999, esclusi i giorni di martedi' e venerdi' da un ora prima del sorgere del sole sino al tramonto; b) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale e' regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito al punto 1. 9) Carniere massimo: 1. Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non puo' abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati: a) Selvaggina stanziale: fagiani, starne, pernici rosse, lepri: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo; b) Selvaggina migratoria: 20 capi complessivamente con il limite di: allodola: 8 capi; colombaccio: 10 capi; beccacce: 3 capi; beccaccino: 2 capi; germani reali, gallinelle d'acqua, pavoncelle: complessivamente 5 capi; alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaghe: complessivamente 2 capi; cornacchie nere, cornacchie grigie, ghiandaie e gazze: 3 capi per specie. 2. Ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un nuero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato: a) Selvaggina stanziale: fagiani 20 capi; lepri, pernici rosse e stame, complessivamente 8 capi; b) Selvaggina migratoria: tordo bottaccio 250 capi; tordo sassello 100 capi; merlo 150 capi; colombaccio 50 capi; ghiandaia 50 capi; gazza, cornacchia nera, cornacchia grigia: 12 capi per specie; palmipedi 20 capi: di cui non piu' di 8 complessivamente tra alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaghe; beccaccia 20 capi; beccaccino 8 capi. 3. Per le specie cacciabili non comprese fra quelle elencate nel presente comma il numero di capi abbattibili e' complessivamente di 50. 4. Per la selvaggina ricompresa nei piani di abbattimento delle aziende faunistico venatorie autorizzati dalle province, non si applicano i limiti di carniere giornaliero e stagionale stabiliti dal presente calendario; gli stessi limiti relativi alla selvaggina stanziale non si applicano nelle aziende agrituristico venatorie. 5, E' vietato esercitare l'attivita' venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 del presente calendario venatorio ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.