(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del
                         15 settembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Caccia programmata
    1.  Ai  fini  della  razionale gestione delle risorse faunistiche
sull'intero   territorio   della   Liguria   per  l'annata  venatoria
1999/2000, si applica il seguente regime di caccia programmata:
      1) Periodi di caccia:
        a) dal  19  settembre  al  12  dicembre  1999  la caccia alla
selvaggina  stanziale  e'  consentita  in  tutto  il territorio della
Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:
          nelle  province di Imperia e di Savona nei giorni di sabato
e  domenica e in un terzo giorno a scelta, tra mercoledi' e giovedi',
esclusa la Zona Alpi;
          nelle province di Genova e La Spezia in tre giorni a scelta
del  cacciatore,  fermo  restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedi' e venerdi'.
    Per  la  zona  faunistica  delle  Alpi resta valida la competenza
della provincia ai sensi del successivo punto 5).
    Nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la
caccia  alla  selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma
vagante;
      b) dal  2  ottobre  al  29  novembre  1999,  sulla  base  delle
consuetudini  venatorie  locali  e  delle  osservazioni relative alle
annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria e' consentita
ferma  restando l'esclusione nei giorni di martedi' e venerdi' per le
ulteriori  due giornate settimanali in tutto il territorio regionale,
su  conformi  disposizioni  emanate dalle province, esclusivamente se
praticate  da  appostamento raggiunto e lasciato con fucile scarico e
racchiuso in custodia e con cani al guinzaglio;
        c) non  sono  mai  consentite  ne'  la posta ne' la caccia da
appostamento,  sia  temporaneo  sia fisso, sotto qualsiasi forma alla
beccaccia e la beccaccino. L'attivita' venatoria alla beccaccia si in
tende  praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in
forma vagante;
        d) dal  1o  dicembre 1999 al 31 gennaio 2000 e' consentita la
caccia,  sia  da  appostamento che in forma vagante, con l'impiego di
cani,   alla  selvaggina  migratoria  per  complessive  tre  giornate
settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del
venerdi'  e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto
successivamente  disposto  per  la  caccia alla volpe, al fagiano, al
cinghiale e ad altri ungulati.
      2) Specie  cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi
di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti specie:
        a) dal  19  settembre  al  12 dicembre 1999: fagiano, starna,
pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.
    La  caccia  al  fagiano  e' inoltre consentita fino al 31 gennaio
2000,  per  tre  giornate  a  scelta  del  cacciatore,  sulla base di
appositi  piani  di  incentivazione  della  specie  predisposti dagli
ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CAI);
        b) dal  19  settembre  al 30 dicembre 1999: quaglia, tortora,
merlo,   cornacchia  nera,  cornacchia  grigia,  ghiandaia,  gazza  e
allodola;
        c) dal  19  settembre  1999 al 31 gennaio 2000: cesena, tordo
bottaccio,   tordo   sassello,  germano  reale,  gallinella  d'acqua,
pavoncella,  colombaccio,  beccaccino,  volpe,  alzavola, canapiglia,
fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga,
beccaccia;
        d) dal  2  ottobre  al  29  novembre  1999:  fagiano di monte
(limitatamente ai soggetti maschi);
    Caccia  alla  volpe:  e'  consentita ai singoli cacciatori dal 19
settembre  1999  al  31  gennaio  2000  in  ogni giornata aperta alla
caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 1999 ed il 31 gennaio
2000  puo'  essere  consentita  la  caccia  a squadre, con specifiche
autorizzazioni  nominative  rilasciate  dalle  province, alle squadre
appositamente  costituite,  con  l'impiego di ausiliari, in localita'
determinate, e in ogni giornata aperta alla caccia.
    Caccia  alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e
la  starna  le  province  possono determinare limitazioni relative ad
aree e periodi di caccia.
    Caccia  al  fagiano  di  monte: le amministrazioni provinciali di
Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di
campagna,  il  contingente  del  fagiano  di  monte  che  puo' essere
abbattuto,  in  relazione  alla  consistenza  faunistica presente sul
territorio  e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti
ai fini della sospensione del prelievo.
      3) Specie   vietate   per   insufficiente   o   non  dimostrata
consistenza  faunistica:  pernice  bianca,  lepre  bianca, coturnice,
cervo,  daino  e  camoscio,  ad  esclusione  per  quest'ultimo  della
provincia di Imperia.
    Sull'intero  territorio  della  provincia  di  Genova e' altresi'
vietata la caccia alla pernice rossa.
      4) Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:
      a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito
nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni di legge, secondo le norme
regolamentari  emanate  dalle  province  e  sino  all'esaurimento dei
contingenti  di  abbattimento  dalle  stesse  stabiliti, nei seguenti
periodi:
      dal  19  settembre  1999 al 20 dicembre 1999 per le province di
Savona e Imperia;
      dal  2  ottobre  1999  al  30  dicembre 1999 per le province di
Genova  e  La Spezia, con facolta' delle medesime di poter variare le
date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della
legge  11  febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
      b) altri ungulati (art. 35, comma 16, legge regionale 1o luglio
1994,  n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma
e  per  il  prelievo  venatorio):  il  prelievo venatorio degli altri
ungulati  di  cui  alla  legge  regionale  n.  29/1994,  e' attuabile
esclusivamente in forma selettiva. Le province approvano, entro il 15
settembre, gli eventuali piani di abbattimento selettivi, ai sensi di
legge,  i  quali  devono  indicare i periodi di prelievo nel rispetto
dell'arco  temporale  di  cui  all'art.  18,  comma 2, della legge n.
157/1992.
      5) Zona   delle  Alpi:  l'esercizio  della  caccia  nella  zona
faunistica  delle  Alpi  e'  consentito  dal  19 settembre 1999 al 31
gennaio  2000  su  conformi  disposizioni emanate dalle province. Sui
terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte
dalla  neve,  l'esercizio  venatorio  e'  permesso esclusivamente per
"ungulati" e "tetraonidi".
    Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i
terreni  circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di
neve  per  oltre la meta' della propria estensione, a vista d'occhio,
con esclusione della cosiddetta spruzzata (deliberazione della giunta
regionale n. 3968 del 30 novembre 1995).
      6) Orario  di  caccia:  la caccia e' consentita da un'ora prima
del  sorgere  del  sole  sino al tramonto secondo l'orario di seguito
riportato per l'anno 1999:
        dal  19  settembre  al  30  settembre dalle ore 6,15 alle ore
19,15 (ora legale);
        dal  1o  ottobre  al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45
(ora legale);
        dal  16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora
legale);
        dal 1o novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
        dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17;
        dal 1o dicembre al 5 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
        dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17;
      per l'anno 2000:
        dal 1o gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
        dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.
      7) Caccia  con l'arco e con il falco: la caccia con il falco e'
consentita  esclusivamente  per  le localita', le specie, i modi ed i
giorni  nei  quali e' consentito il cane da seguito, in conformita' a
quanto  previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 29/1994. L'uso
dell'arco  e'  consentito  per  le  localita', i modi ed i giorni nei
quali e' consentito l'uso del fucile.
      8) Allenamento cani:
        a) l'allenamento  dei  cani  nel  territorio  da aprirsi alla
caccia,  puo'  essere  condotto  dal  15 agosto al 12 settembre 1999,
esclusi  i  giorni di martedi' e venerdi' da un ora prima del sorgere
del sole sino al tramonto;
        b) l'addestramento   cani  per  la  caccia  al  cinghiale  e'
regolamentato  dalle  province,  fermo  restando  quanto stabilito al
punto 1.
      9) Carniere massimo:
    1. Per  ogni  giornata  di  caccia  ciascun  cacciatore  non puo'
abbattere  o  catturare  un numero di selvatici maggiore di quelli di
seguito specificati:
      a) Selvaggina stanziale:
          fagiani,  starne,  pernici rosse, lepri: complessivamente 2
capi,  dei  quali  una sola pernice rossa, una sola starna e una sola
lepre;
        fagiano di monte: 1 capo;
      b) Selvaggina migratoria:
      20 capi complessivamente con il limite di:
        allodola: 8 capi;
        colombaccio: 10 capi;
        beccacce: 3 capi;
        beccaccino: 2 capi;
        germani     reali,     gallinelle     d'acqua,    pavoncelle:
complessivamente 5 capi;
        alzavole,    canapiglie,    fischioni,   codoni,   marzaiole,
mestoloni, moriglioni, morette, folaghe: complessivamente 2 capi;
        cornacchie nere, cornacchie grigie, ghiandaie e gazze: 3 capi
per specie.
    2.  Ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera
annata venatoria, un nuero di selvatici maggiore di quello di seguito
specificato:
      a) Selvaggina stanziale:
        fagiani 20 capi;
        lepri, pernici rosse e stame, complessivamente 8 capi;
      b) Selvaggina migratoria:
        tordo bottaccio 250 capi;
        tordo sassello 100 capi;
        merlo 150 capi;
        colombaccio 50 capi;
        ghiandaia 50 capi;
        gazza,  cornacchia  nera,  cornacchia  grigia:  12  capi  per
specie;
        palmipedi  20 capi: di cui non piu' di 8 complessivamente tra
alzavole,   canapiglie,   fischioni,  codoni,  marzaiole,  mestoloni,
moriglioni, morette, folaghe;
        beccaccia 20 capi;
        beccaccino 8 capi.
    3.  Per le specie cacciabili non comprese fra quelle elencate nel
presente  comma  il numero di capi abbattibili e' complessivamente di
50.
    4.  Per  la selvaggina ricompresa nei piani di abbattimento delle
aziende  faunistico  venatorie  autorizzati  dalle  province,  non si
applicano i limiti di carniere giornaliero e stagionale stabiliti dal
presente  calendario;  gli  stessi  limiti  relativi  alla selvaggina
stanziale non si applicano nelle aziende agrituristico venatorie.
    5,  E'  vietato  esercitare  l'attivita' venatoria alle specie di
fauna  selvatica  non  comprese  nell'elenco  di  cui  all'art. 1 del
presente  calendario  venatorio  ed  al  di  fuori  degli orari e dei
periodi consentiti.