(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 33 del 17 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifiche di leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente,
                    urbanistica, opere pubbliche
 
  1. Alla  legge  regionale  13  luglio  1984,  n.  35  "Norme  sulle
competenze,   la   composizione  ed  il  funzionamento  del  comitato
regionale contro l'inquinamento atmosferico per la  Lombardia  e  sul
coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento"
sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5 (Contributi alle province). - 1. La Regione concede alle
province contributi in capitale una tantum per programmi di sviluppo,
per l'acquisto di attrezzature dei servizi di rilevamento  e  per  la
loro manutenzione.
    2.  Entro  due  mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni
della giunta regionale previste dall'art. 4,  comma  2,  le  province
presentano  un  piano  tecnico-finanziario nel quale sono specificati
gli  interventi  necessari  all'istituzione  o  all'adeguamento   del
proprio sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione.
    3.  La  giunta  regionale  delibera  il  riparto  dei contributi,
tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2.
    4.  Con  l'approvazione  del  piano  di   riparto,   la   Regione
attribuisce   alle   province  le  apparecchiature  periferiche  gia'
acquistate in attuazione del piano deliberato dal consiglio regionale
il 30 novembre 1978, n. II/945.";
   b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 6 (Realizzazione delle attivita' di  coordinamento).  -  1.
La  giunta  regionale  e'  autorizzata a procedere all'acquisto, alla
manutenzione, alla gestione delle apparecchiature relative a  sistemi
di  telemisura  e  delle attrezzature tecniche, ad acquisire servizi,
studi e ricerche per il coordinamento, lo sviluppo e  l'aggiornamento
dei sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale, nonche'
a provvedere alla diffusione dei dati raccolti.".
  2.  Alla  legge regionale 28 aprile 1984 n. 23 "Piano di interventi
urgenti nel settore del disinquinamento" sono apportate  le  seguenti
modifiche:
   a)  l'art. 1, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera
a)  della  legge  regionale  27  gennaio  1998,  n.   1   "Legge   di
programmazione  economico-finanziaria  ai sensi dell'art. 9-ter della
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34", e' sostituito dal seguente:
    "Art. 1 (Contributi  per  opere  di  disinquinamento).  -  1.  La
Regione,  sulla  base degli obiettivi fissati nel programma regionale
di  sviluppo  ed  in  conformita'  alle   previsioni   del   bilancio
pluriennale,  concede  contributi  in  conto capitale e in annualita'
finalizzati alla realizzazione ed al  completamento  di  impianti  di
depurazione,   nonche'  al  completamento  ed  alla  costruzione  dei
condotti di fognatura comunale e  di  allacciamento  di  quest'ultima
agli impianti stessi, a:
     a) province;
     b) comuni;
     c) comunita' montane;
     d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici;
     e) aziende speciali;
     f) societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.";
   b)  l'art. 2, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera
b) della legge regioanle n. 1/1998, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2 (Misure dei contributi). - 1. I contributi sono concessi:
     a) in conto capitale fino ad un  massimo  del  50%  della  spesa
ritenuta  aminissibile;  tale  limite  percentuale  non si applica ai
comuni con popolazione non superiore  a  3.000  abitanti,  ai  comuni
montani  con  popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti ed
alle comunita' montane, ai quali possono essere  concessi  contributi
fino al 90%;
     b)  in  annualita'  in  conto  abbattimento  interessi sui mutui
contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale  limite
percentuale  non si applica ai comuni con popolazione non superiore a
3.000 abitanti, ai comuni montani con  popolazione  non  superiore  a
5.000  abitanti residenti ed alle comunita' montane, ai quali possono
essere concessi contributi fino al 90%;
     c) in conto capitale e  annualita',  fino  al  90%  della  spesa
ritenuta  ammissibile,  ai  soggetti di cui all'art. 1 che realizzano
interventi in uno o piu' comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti ed  in  uno  o  piu'  comuni  montani  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti residenti.";
   c)  il  comma  2  dell'art.  3, cosi' come sostituito dall'art. 4,
comma 52, lettera c), della legge regionale n. 1/1998, e'  sostituito
dal seguente:
    "2.  I  contributi  di  cui all'art. 1 sono concessi dalla giunta
regionale sentita la competente  commissione  consiliare.  La  giunta
regionale   determina  l'ammontare  complessivo  del  contributo  per
ciascuna opera, gli eventuali vincoli di destinazione  per  le  opere
finanziate  ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo;
tale progetto e' approvato dal direttore  generale  della  competente
direzione.";
   d)  l'art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera
d), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 4 (Procedure). - 1. L'erogazione dei  contributi  in  conto
capitale  e'  disposta  con  decreto  del  direttore  generale  della
competente direzione ed e'  effettuata  con  l'osservanza  di  quanto
disposto  dall'art.  45 della legg regionale 12 settembre 1983, n. 70
''Norme   sulla   realizzazione   di  opere  pubbliche  di  interesse
regionale''.
    2. L'erogazione dei contributi in annualita' e'  disposta,  sulla
base del piano di ammortamento ed in conformita' alle norme stabilite
nella  presente  legge,  con  decreto  del  direttore  generale della
competente direzione.".
  3. Alla legge regionale 10 maggio 1990,  n.  50  "Disciplina  delle
funzioni  di  competenza  della Regione in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ''Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi  di  incidenti  rilevanti
connessi  con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge
16 aprile 1987, n. 183''" sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 3 (Organizzazione). - 1. Le competenze di cui all'art.    2
sono  esercitate dalla giunta regionale attraverso il servizio di cui
all'art. 4, che a tal fine si avvale del servizio di igiene  pubblica
del settore sanita' ed igiene, dei servizi e dei presidi delle A.S.L.
deputati  alla  prevenzione  negli  ambienti di vita e di lavoro, del
competente servizio del settore ambiente ed ecologia e, ove  occorra,
del   servizio   protezione   civile   e   dei   servizi   competenti
dell'industria  e  del  lavoro,  fino  all'attivazione   dell'agenzia
regionale per l'ambiente.";
   b) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;
   c) il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
    "1.  La  giunta  regionale ai fini della partecipazione regionale
alla conferenza di cui ai commi quarto  e  quinto  dell'art.  18  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  175/1988,  effettua,
tramite il servizio di cui all'art. 4, un esame della notifica e  del
rapporto   di  sicurezza  ad  esso  allegato,  di  ogni  azienda,  in
istruttoria presso i competenti ministeri.";
   d) il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
    "1. Nell'esercizio dei compiti connessi alla dichiarazione di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  175/1988,
l'ente  procedente, al fine di acquisire un parere concertato con gli
enti interessati, convoca apposita conferenza dei  servizi  ai  sensi
dell'art.  14 e seguenti della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 ''Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso  ai documenti amministrativi'', come modificato dall'art.  17
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127  ''Misure  urgenti  per   lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo.''";
   e) il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
    "2. La giunta regionale, al fine di  esercitare  le  funzioni  di
vigilanza  nei  confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  175/1988  si  avvale
direttamente  dei  servizi  e dei presidi di prevenzione delle A.S.L.
fino all'attivazione dell'agenzia regionale per l'ambiente.";
   f) il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    "1. Ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1981, n.  64  e  n.
65,  e  30  maggio  1985,  n.  67,  e' istituita presso ogni presidio
multizonale di  igiene  e  prevenzione  delle  A.S.L.  della  Regione
Lombardia  la  sezione  operativa  di  pronto  intervento (SOPI), per
interventi tesi a  fronteggiare  eventuali  situazioni  di  emergenza
comportanti  grave  pericolo  per  la  salute  ubblica e l'integrita'
ambientale, nonche' per interventi richiesti  dai  competenti  organi
della protezione civile.";
   g) il comma 3 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
    "3.  Le  banche  dati  di  cui  al  precedente comma sono messe a
disposizione delle sezioni operative  di  pronto  intervento  di  cui
all'art. 11.";
   h) il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente:
    "1.  La  Regione,  anche  su  specifica proposta e sollecitazione
delle   amministrazioni   locali    interessate,    qualora    valuti
incompatibile  la presenza di un'attivita' produttiva con le esigenze
della tutela della  salute  umana  e  dell'ambiente,  predispone,  in
collaborazione con le aziende interessate e sentite le rappresentanze
dei lavoratori, una proposta di rilocalizzazione, od eventualmente di
riconversione, della suddetta attivita'.".
  4.  Alla  legge  regionale  29 dicembre1980, n. 105 "Disciplina del
servizio volontario di vigilanza ecologica" e' apportata la  seguente
modifica:
   a) il terzo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
    "Nei  successivi  sessanta giorni la giunta regionale delibera il
riparto del fondo di cui al precedente  primo  comma,  stabilendo  la
quota   riservata   alla   Regione  per  gli  interventi  di  propria
competenza.".
  5. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove  norme  per  la
disciplina  della  coltivazione  di  sostanze  minerali di cava" sono
apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:
    "1. Il piano dle cave  puo'  essere  sottoposto  a  variazione  o
revisione   su   iniziativa  della  provincia  per  l'adeguamento  ad
eventuali fabbisogni aggiuntivi  rispetto  a  quelli  determinati  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  1, o per eventuali adeguamenti tecnici e
normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano,
con la stessa procedura di cui agli articoli 7 e 8.";
   b) la lettera e), comma 2, dell'art. 11 e' abrogata;
   c) la lettera g),  comma  1,  dell'art.  14  e'  sostituita  dalla
seguente:
    "g) il programma economico e finanziario";
   d) all'art. 29 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "5-bis.  Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso
di violazione delle norme di cui all'art. 35, commi 2 e 3.";
   e) il comma 2 dell'art. 34 e' sostituito dal seguente:
    "2. La deliberazione di conferimento  dell'incarico  deve  essere
corredata   da   idoneo   curriculum   professionale   opportunamente
documentato.";
   f) l'art. 36 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 36 (Interventi estrattivi in fondi  agricoli).  -  1.  Sono
escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attivita'
di  scavo  finalizzate  al  miglioramento  della  gestione  dei fondi
agricoli, nonche' al reperimento di materiali inerti necessari per lo
svolgimento delle ordinarie  pratiche  agricole  e  che  diano  luogo
all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno
del fondo o dei fondi dell'azienda agricola.
    2. Qualora le attivita' di cui al comma 1 comportino l'asporto di
materiali  inerti  al  di  fuori  del  fondo o dei fondi dell'azienda
agricola fino  ad  un  rapporto  massimo  tra  materiali  ricavati  e
superficie  escavata  pari  a  mc.  500  per ettaro, detto asporto e'
soggetto agli obblighi  previsti  all'art.  35,  commi  2  e  3;  gli
interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono
soggetti  ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti
servizi  regionali,  che  devono  esprimersi  entro  trenta   giorni,
trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
    3.  Gli  interventi  finalizzati  ad  attuare  bacini  idrici per
irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, ad esclusione della  loro
manutenzione,  sono  soggetti  all'autorizzazione  regionale  ai fini
della commercializzazione del materiale estratto. La giunta regionale
stabilisce   i   criteri   e   le   modalita'   per    il    rilascio
dell'autorizzazione.
    4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto ai commi 2 e 3, si
applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1.";
   g) il comma 3 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente:
    "3. Le attivita' estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al
rilascio  delle  relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici
competenti, anche in deroga alle previsioni del piano cave";
   h) il comma 4 dell'art. 37 e' abrogato;
   i) il comma 1 dell'art. 41 e' sostituito dal seguente:
    "1. Nell'esercizio dell'attivita' estrattiva di cava la direzione
dei lavori deve essere affidata a tecnici con  adeguata  preparazione
nel settore, conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  9  aprile  1959,  n.  128,  come
sostituito dall'art. 20, secondo comma, del  decreto  legislativo  25
novembre  1996,  n.  624, e dall'art. 100, quinto comma, dello stesso
decreto legislativo n. 624/1996.";
   l) il comma 3 dell'art. 43 e' sostituito dal seguente:
    "3. Agli oneri conseguenti alle spese  per  l'organizzazione  dei
corsi  di  cui  ai  commi  4  e  5 dell'art. 41, si provvede mediante
utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione delle  spese
del   bilancio   per   l'esercizio  finanziario  1999  e  successivi,
all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2 ''Formazione professionale''.".
  6. Alla  legge  regionale  30  novembre  1982,  n.  66  "Norme  per
l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici
generali" e' apportata la seguente modifica:
   a) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  6. - Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica,
sono  tenuti  a  presentare   la   documentazione   occorrente,   per
l'erogazione    dell'intero   contributo,   entro   mesi   15   dalla
comunicazione dell'avvenuta  assegnazione.  Qualora,  per  comprovati
motivi,  risulti  impossibile  provvedere  nel termine previsto, puo'
essere concessa, prima  della  scadenza  del  suddetto  termine,  una
proroga per un periodo non superiore a 9 mesi.".
  7.  Alla  legge  regionale  12  settembre  1983, n. 70 "Norme sulla
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale" e' apportata
la seguente modifica:
   a) il comma 2 dell'art. 38 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il  provvedimento  di  nomina  del  collaudatore  compete  al
presidente  della  giunta  regionale  o  all'assessore  competente in
materia  di  lavori  pubblici,  se  delegato;  i   provvedimenti   di
approvazione   del   certificato   di  collaudo  ovvero  di  regolare
esecuzione  dei  lavori, spettano al direttore generale competente in
materia o al dirigente del servizio competente, se  delegato,  quando
si riferiscono a:
     a) opere di competenza della Regione;
     b)  opere di competenza degli altri enti assistite da contributo
regionale in capitale non inferiore  al  50%  del  costo  dell'opera,
oppure   da   contributo  regionale  in  annualita'  il  cui  importo
capitalizzato non sia inferiore all'85% del costo dell'opera.".
  8. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 13 "Apertura di credito a
favore dei funzionari delegati  in  materia  di  opere  pubbliche  di
interesse regionale" e' apportata la seguente modifica:
   a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1 (Apertura al credito). - 1. Per il pagamento delle somme
concernenti l'affidamento di opere pubbliche di interesse regionale e
delle somme conseguenti all'emissione dei  certificati  di  pagamento
per la realizzazione delle medesime opere, il direttore generale o il
dirigente  del  servizio  competente,  se  delegato,  puo'  decretare
aperture di credito a favore dei funzionari delegati individuati  con
il provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.".
  9.  Alla  legge  regionale  10  settembre  1984,  n. 53 "Interventi
urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica
e la tutela  delle  falde  idriche  sotterranee"  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
   a)  il  comma  1  dell'art.  1, cosi' come sostituito dall'art. 4,
comma 51, lettera a), della legge regionale n. 1/1998, e'  sostituito
dal seguente:
    "1.  La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma
regionale di sviluppo ed in conformita' alle previsioni del  bilancio
pluriennale,   concede   contributi   in   conto  annualita'  per  il
finanziamento di opere urgenti di costruzione o di  completamento  di
infrastrutture d'acquedotto, a:
     a) province;
     b) comuni;
     c) comunita' montane;
     d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici;
     e) aziende speciali;
     f) societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente
capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.";
   b)  l'art. 2, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 51, lettera
b), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 2 (Misure dei  contributi).  -  1.  I  contributi  a  fondo
perduto sono concessi:
     a)  in  conto  capitale  fino  ad un massimo del 50% della spesa
ritenuta ammissibile; tale  limite  percentuale  non  si  applica  ai
comuni  con  popolazione  non  superiore  a 3.000 abitanti, ai comuni
montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti residenti  ed
alle  comunita'  montane, ai quali possono essere concessi contributi
fino al 90%;
     b) in annualita'  in  conto  abbattimento  interessi  sui  mutui
contratti,  nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite
percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore  a
3.000  abitanti,  ai  comuni montani con popolazione non superiore ai
5.000 abitanti residenti ed alle comunita' montane, ai quali  possono
essere concessi contributi fino al 90%;
     c)  in  conto  capitale  e  annualita',  fino al 90% della spesa
ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art.  1  che  realizzano
interventi in uno o piu' comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti  ed  in  uno  o  piu'  comuni  montani  con  popolazione non
superiore a 5.000 abitanti residenti.";
   c) l'art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 51,  lettera
d), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  4  (Procedure).  - 1. L'erogazione dei contributi in conto
capitale  e'  disposta  con  decreto  del  direttore  generale  della
competente  direzione  ed  e'  effettuata  con l'osservanza di quanto
disposto dall'art.  45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70
''Norme  sulla  realizzazione  di  opere   pubbliche   di   interesse
regionale''.
    2.  L'erogazione  dei contributi in annualita' e' disposta, sulla
base del piano di ammortamento ed in conformita' alle norme stabilite
nella presente  legge,  con  decreto  del  direttore  generale  della
competente direzione.".