(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 17 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche di leggi regionali in materia di tutela dell'ambiente, urbanistica, opere pubbliche 1. Alla legge regionale 13 luglio 1984, n. 35 "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento" sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Contributi alle province). - 1. La Regione concede alle province contributi in capitale una tantum per programmi di sviluppo, per l'acquisto di attrezzature dei servizi di rilevamento e per la loro manutenzione. 2. Entro due mesi dalla data di emanazione delle deliberazioni della giunta regionale previste dall'art. 4, comma 2, le province presentano un piano tecnico-finanziario nel quale sono specificati gli interventi necessari all'istituzione o all'adeguamento del proprio sistema di rilevamento ai criteri fissati dalla Regione. 3. La giunta regionale delibera il riparto dei contributi, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 2. 4. Con l'approvazione del piano di riparto, la Regione attribuisce alle province le apparecchiature periferiche gia' acquistate in attuazione del piano deliberato dal consiglio regionale il 30 novembre 1978, n. II/945."; b) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Realizzazione delle attivita' di coordinamento). - 1. La giunta regionale e' autorizzata a procedere all'acquisto, alla manutenzione, alla gestione delle apparecchiature relative a sistemi di telemisura e delle attrezzature tecniche, ad acquisire servizi, studi e ricerche per il coordinamento, lo sviluppo e l'aggiornamento dei sistemi regionali di monitoraggio e controllo ambientale, nonche' a provvedere alla diffusione dei dati raccolti.". 2. Alla legge regionale 28 aprile 1984 n. 23 "Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento" sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 1, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 "Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34", e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Contributi per opere di disinquinamento). - 1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo ed in conformita' alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto capitale e in annualita' finalizzati alla realizzazione ed al completamento di impianti di depurazione, nonche' al completamento ed alla costruzione dei condotti di fognatura comunale e di allacciamento di quest'ultima agli impianti stessi, a: a) province; b) comuni; c) comunita' montane; d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici; e) aziende speciali; f) societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi."; b) l'art. 2, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera b) della legge regioanle n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Misure dei contributi). - 1. I contributi sono concessi: a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta aminissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti ed alle comunita' montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%; b) in annualita' in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti ed alle comunita' montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%; c) in conto capitale e annualita', fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi in uno o piu' comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti ed in uno o piu' comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti."; c) il comma 2 dell'art. 3, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera c), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "2. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La giunta regionale determina l'ammontare complessivo del contributo per ciascuna opera, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate ed i termini per la presentazione del progetto esecutivo; tale progetto e' approvato dal direttore generale della competente direzione."; d) l'art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 52, lettera d), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Procedure). - 1. L'erogazione dei contributi in conto capitale e' disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed e' effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della legg regionale 12 settembre 1983, n. 70 ''Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale''. 2. L'erogazione dei contributi in annualita' e' disposta, sulla base del piano di ammortamento ed in conformita' alle norme stabilite nella presente legge, con decreto del direttore generale della competente direzione.". 3. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 50 "Disciplina delle funzioni di competenza della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ''Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183''" sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Organizzazione). - 1. Le competenze di cui all'art. 2 sono esercitate dalla giunta regionale attraverso il servizio di cui all'art. 4, che a tal fine si avvale del servizio di igiene pubblica del settore sanita' ed igiene, dei servizi e dei presidi delle A.S.L. deputati alla prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, del competente servizio del settore ambiente ed ecologia e, ove occorra, del servizio protezione civile e dei servizi competenti dell'industria e del lavoro, fino all'attivazione dell'agenzia regionale per l'ambiente."; b) gli articoli 5 e 6 sono abrogati; c) il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: "1. La giunta regionale ai fini della partecipazione regionale alla conferenza di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, effettua, tramite il servizio di cui all'art. 4, un esame della notifica e del rapporto di sicurezza ad esso allegato, di ogni azienda, in istruttoria presso i competenti ministeri."; d) il comma 1 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente: "1. Nell'esercizio dei compiti connessi alla dichiarazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988, l'ente procedente, al fine di acquisire un parere concertato con gli enti interessati, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 ''Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi'', come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ''Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.''"; e) il comma 2 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente: "2. La giunta regionale, al fine di esercitare le funzioni di vigilanza nei confronti delle aziende soggette agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 si avvale direttamente dei servizi e dei presidi di prevenzione delle A.S.L. fino all'attivazione dell'agenzia regionale per l'ambiente."; f) il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65, e 30 maggio 1985, n. 67, e' istituita presso ogni presidio multizonale di igiene e prevenzione delle A.S.L. della Regione Lombardia la sezione operativa di pronto intervento (SOPI), per interventi tesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute ubblica e l'integrita' ambientale, nonche' per interventi richiesti dai competenti organi della protezione civile."; g) il comma 3 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: "3. Le banche dati di cui al precedente comma sono messe a disposizione delle sezioni operative di pronto intervento di cui all'art. 11."; h) il comma 1 dell'art. 14 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione, anche su specifica proposta e sollecitazione delle amministrazioni locali interessate, qualora valuti incompatibile la presenza di un'attivita' produttiva con le esigenze della tutela della salute umana e dell'ambiente, predispone, in collaborazione con le aziende interessate e sentite le rappresentanze dei lavoratori, una proposta di rilocalizzazione, od eventualmente di riconversione, della suddetta attivita'.". 4. Alla legge regionale 29 dicembre1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e' apportata la seguente modifica: a) il terzo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale delibera il riparto del fondo di cui al precedente primo comma, stabilendo la quota riservata alla Regione per gli interventi di propria competenza.". 5. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: "1. Il piano dle cave puo' essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della provincia per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 5, comma 1, o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la stessa procedura di cui agli articoli 7 e 8."; b) la lettera e), comma 2, dell'art. 11 e' abrogata; c) la lettera g), comma 1, dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente: "g) il programma economico e finanziario"; d) all'art. 29 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano anche in caso di violazione delle norme di cui all'art. 35, commi 2 e 3."; e) il comma 2 dell'art. 34 e' sostituito dal seguente: "2. La deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato."; f) l'art. 36 e' sostituito dal seguente: "Art. 36 (Interventi estrattivi in fondi agricoli). - 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attivita' di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonche' al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola. 2. Qualora le attivita' di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a mc. 500 per ettaro, detto asporto e' soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. 3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, ad esclusione della loro manutenzione, sono soggetti all'autorizzazione regionale ai fini della commercializzazione del materiale estratto. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione. 4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto ai commi 2 e 3, si applica la sanzione prevista dall'art. 29, comma 1."; g) il comma 3 dell'art. 37 e' sostituito dal seguente: "3. Le attivita' estrattive di cui al comma 2 sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni da parte degli enti pubblici competenti, anche in deroga alle previsioni del piano cave"; h) il comma 4 dell'art. 37 e' abrogato; i) il comma 1 dell'art. 41 e' sostituito dal seguente: "1. Nell'esercizio dell'attivita' estrattiva di cava la direzione dei lavori deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel settore, conformemente a quanto disposto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'art. 20, secondo comma, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dall'art. 100, quinto comma, dello stesso decreto legislativo n. 624/1996."; l) il comma 3 dell'art. 43 e' sostituito dal seguente: "3. Agli oneri conseguenti alle spese per l'organizzazione dei corsi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 41, si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, all'ambito 3, settore 1, obiettivo 2 ''Formazione professionale''.". 6. Alla legge regionale 30 novembre 1982, n. 66 "Norme per l'erogazione di contributi per la formazione di strumenti urbanistici generali" e' apportata la seguente modifica: a) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - Gli enti beneficiari, a pena di decadenza automatica, sono tenuti a presentare la documentazione occorrente, per l'erogazione dell'intero contributo, entro mesi 15 dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Qualora, per comprovati motivi, risulti impossibile provvedere nel termine previsto, puo' essere concessa, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga per un periodo non superiore a 9 mesi.". 7. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 "Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale" e' apportata la seguente modifica: a) il comma 2 dell'art. 38 e' sostituito dal seguente: "2. Il provvedimento di nomina del collaudatore compete al presidente della giunta regionale o all'assessore competente in materia di lavori pubblici, se delegato; i provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione dei lavori, spettano al direttore generale competente in materia o al dirigente del servizio competente, se delegato, quando si riferiscono a: a) opere di competenza della Regione; b) opere di competenza degli altri enti assistite da contributo regionale in capitale non inferiore al 50% del costo dell'opera, oppure da contributo regionale in annualita' il cui importo capitalizzato non sia inferiore all'85% del costo dell'opera.". 8. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 13 "Apertura di credito a favore dei funzionari delegati in materia di opere pubbliche di interesse regionale" e' apportata la seguente modifica: a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Apertura al credito). - 1. Per il pagamento delle somme concernenti l'affidamento di opere pubbliche di interesse regionale e delle somme conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle medesime opere, il direttore generale o il dirigente del servizio competente, se delegato, puo' decretare aperture di credito a favore dei funzionari delegati individuati con il provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.". 9. Alla legge regionale 10 settembre 1984, n. 53 "Interventi urgenti in materia di approvvigionamento idropotabile per la bonifica e la tutela delle falde idriche sotterranee" sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 1, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 51, lettera a), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "1. La Regione, sulla base degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo ed in conformita' alle previsioni del bilancio pluriennale, concede contributi in conto annualita' per il finanziamento di opere urgenti di costruzione o di completamento di infrastrutture d'acquedotto, a: a) province; b) comuni; c) comunita' montane; d) consorzi tra enti locali e/o altri enti pubblici; e) aziende speciali; f) societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi."; b) l'art. 2, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 51, lettera b), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Misure dei contributi). - 1. I contributi a fondo perduto sono concessi: a) in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti residenti ed alle comunita' montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%; b) in annualita' in conto abbattimento interessi sui mutui contratti, nella misura massima del 50% per cinque anni; tale limite percentuale non si applica ai comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti residenti ed alle comunita' montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%; c) in conto capitale e annualita', fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1 che realizzano interventi in uno o piu' comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti ed in uno o piu' comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti."; c) l'art. 4, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 51, lettera d), della legge regionale n. 1/1998, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Procedure). - 1. L'erogazione dei contributi in conto capitale e' disposta con decreto del direttore generale della competente direzione ed e' effettuata con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 ''Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale''. 2. L'erogazione dei contributi in annualita' e' disposta, sulla base del piano di ammortamento ed in conformita' alle norme stabilite nella presente legge, con decreto del direttore generale della competente direzione.".