(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 36 del 6 settembre 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
  Modifica dell'art. 21 della legge regionale 7 settembre 1996, n.
21  "Ordinamento  della struttura organizzativa e della dirigenza del
consiglio regionale"
 
  1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge  regionale  n.  21/1996,  e'
sostituito dal seguente:
  "3.  Ai  fini  della sola determinazione dell'importo massimo dello
stanziamento di cui al comma  2  di  pertinenza  di  ciascun  gruppo,
nonche'  per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali
a ciascun gruppo, si fa riferimento alla tabella che segue:
  (Omissis).
  2. Il comma 4 dell'art. 27 della legge  regionale  n.  21/1996,  e'
sostituito dal seguente:
  "4. L'importo di cui al comma 3 e' determinato sulla base del costo
di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  comparto regioni ed autonomie
locali,   corrispondenti   all'esborso,   comprensivo   degli   oneri
previdenziali   ed   assistenziali,   per  il  trattamento  economico
iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di  continuita'
e  fissita',  nonche' per il salario accessorio nei limiti consentiti
dalla normativa  contrattuale  collettiva;  per  quanto  concerne  le
categorie  dirigenziali  si  assume quale parametro di riferimento la
retribuzione media corrispondente ai dirigenti d'ufficio".