(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 6 settembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 21 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale" 1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 21/1996, e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 2 di pertinenza di ciascun gruppo, nonche' per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascun gruppo, si fa riferimento alla tabella che segue: (Omissis). 2. Il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 21/1996, e' sostituito dal seguente: "4. L'importo di cui al comma 3 e' determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali, corrispondenti all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuita' e fissita', nonche' per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne le categorie dirigenziali si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti d'ufficio".