(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del
                         16 settembre 1999)
                 Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
Il  COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto
segue  "Il  Governo ha pero' osservato che, in relazione all'art. 33,
la  Regione avrebbe dovuto piu' opportunamente indicare il numero del
capitolo  cui  imputare la quota parte dell'onere relativo alla quota
        regionale del finanziamento a favore della montagna".
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambiti di applicazione
    1. La Regione Molise, con la presente legge, al fine di sostenere
ed  incentivare  lo  sviluppo economico e sociale della montagna, con
specifica  attenzione alle risorse umane e culturali, all'ambiente ed
alle  attivita'  economiche, in applicazione della legge nazionale n.
97   del   31 gennaio  1994,  definisce  criteri,  prevede  azioni  e
stabilisce interventi diretti:
      a)   allo  sviluppo  ed  utilizzo  delle  risorse  proprie  dei
territori   montani,   sotto   l'aspetto   produttivo,  ambientale  e
ricreativo;
      b) a  favorire  lo sviluppo ed il consolidamento di un servizio
scolastico in linea con gli standard di qualita' nazionali;
      c) alla  diversificazione  delle  fonti  di  reddito,  mediante
l'incentivazione  di attivita' turistiche, artigianali, di protezione
e  conservazione  dello  spazio  naturale  e lo sviluppo di colture e
allevamenti alternativi;
      d)  alla  promozione  di  un adeguato assetto socio-strutturale
delle  aziende  che  consenta livelli di reddito e condizioni di vita
comparabili a quelli delle altre zone;
      e) alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione
del territorio montano;
      f)   al   potenziamento   di  servizi  reali  per  lo  sviluppo
socioeconomico  delle  imprese  che  operano  e  che abbiano sede nei
territori montani.
    2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori
montani  delle  comunita' montane rideterminate ai sensi dell'art. 28
della  legge  n.  142/1990  e successive modifiche e rientranti nelle
zone svantaggiate di cui al titolo IX del Regolamento CE n. 950/1997.