(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 16 settembre 1999) Il CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue "Il Governo ha pero' osservato che, in relazione all'art. 33, la Regione avrebbe dovuto piu' opportunamente indicare il numero del capitolo cui imputare la quota parte dell'onere relativo alla quota regionale del finanziamento a favore della montagna". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed ambiti di applicazione 1. La Regione Molise, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale della montagna, con specifica attenzione alle risorse umane e culturali, all'ambiente ed alle attivita' economiche, in applicazione della legge nazionale n. 97 del 31 gennaio 1994, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi diretti: a) allo sviluppo ed utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo, ambientale e ricreativo; b) a favorire lo sviluppo ed il consolidamento di un servizio scolastico in linea con gli standard di qualita' nazionali; c) alla diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attivita' turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture e allevamenti alternativi; d) alla promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone; e) alla realizzazione di interventi per la tutela e la gestione del territorio montano; f) al potenziamento di servizi reali per lo sviluppo socioeconomico delle imprese che operano e che abbiano sede nei territori montani. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori montani delle comunita' montane rideterminate ai sensi dell'art. 28 della legge n. 142/1990 e successive modifiche e rientranti nelle zone svantaggiate di cui al titolo IX del Regolamento CE n. 950/1997.